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Giornalista pubblico, l'ordine del giorno sugli uffici stampa negli enti locali approvato al 33° Congresso Assostampa Sicilia
La figura del “giornalista pubblico” prevista dal nuovo contratto Enti Locali che non risponde al Ccngl ma alla nuova versione del contratto del pubblico impiego, è stata al centro di un acceso dibattito e di diversi interventi di addetti stampa che hanno partecipato alla XXXIII edizione del Congresso di Assostampa Sicilia che si è svolto ad Enna dal 9 all’11 aprile. Nel corso del congresso è stato approvato un ordine del giorno sottoscritto da giornalisti operanti in uffici stampa pubblici che chiedono ad FNSI di non indietreggiare nell’applicazione del contratto giornalistico presso gli enti pubblici e di tutelare le specificità dell’attività giornalistica seguendo l’esempio del contratto siglato dal sindacato siciliano. Di seguito pubblichiamo l’ordine del giorno integrale.
Il XXXIII Congresso dell’Associazione Sicilia della Stampa (Enna 9-11 Aprile 2018)
1) Prende atto della decisione della Federazione Nazionale della Stampa di impugnare il contratto Enti Locali là ove si definisce unilateralmente il profilo del cosiddetto “giornalista pubblico” escludendo dalla concertazione il sindacato di categoria dei giornalisti.
2) Riafferma la centralità strategica degli uffici stampa composti da giornalisti iscritti all’Ordine che garantiscono la trasparenza della pubblica amministrazione ed il diritto dei cittadini ad essere informati così come sancito dalla Legge 150/2000 per una partecipazione consapevole al processo democratico in coerenza al dettato costituzionale (artt. 21 e 97 della Costituzione).
3) Respinge fermamente il tentativo di introdurre nella PA una figura ibrida definita “giornalista pubblico” ovvero un addetto all’informazione che da un lato dovrebbe rispondere ai principi deontologici previsti dall’Ordine professionale, dall’altro sarebbe privo di quelle tutele contrattuali che gli garantiscano l’autonomia a tutela dei cittadini, equiparando tale figura ad un mero esecutore amministrativo delle direttive degli organi e del vertice politico.
4) Respinge fortemente il punto 5 lettera b dell’articolo 18 bis che con una formulazione ambigua non chiarisce nei profili di riferimento se il profilo di “specialista nei rapporti con i media” coincida con il “giornalista pubblico” e dunque un iscritto all’ordine dei giornalisti oppure si tratti di altro profilo dai contorni non definiti ma che potrebbero creare un’invasione di campo rispetto a figure professionali fissate per legge, contravvenendo a quanto già stabilito chiaramente all’articolo 9 della legge 150/2000 e nel dpr 422/2001.
5) Respinge il punto 6 dell’articolo 18 bis lì dove crea degli indefiniti profili per la categoria C di cui non si comprendono funzioni e competenze oltre che la relazione con la professione giornalistica.
6) Riafferma quanto già stabilito in sede nazionale e normato in diverse Regioni italiane in conformità al DPR 165/2001, vale a dire l’intero articolo 9, ed in special modo il comma 5 ove si fa esplicito riferimento all’intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti per l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali e al Dpr 422/2001 ove regolamenta i requisiti per lo svolgimento delle attività di informazione nella pubblica amministrazione.
7) Impegna la FNSI a formulare con chiarezza, in un’eventuale ipotesi di accordo, una clausola che tuteli chi già svolge funzioni giornalistiche nelle Regioni e negli enti pubblici, salvaguardando nel contempo tutte le norme regionali precedenti all’intesa e l’esistenza delle agenzie di stampa pubbliche e degli uffici stampa già istituiti negli enti locali, laddove regolarmente istituite e operative con il mantenimento dei livelli salariali.
8) Sollecita a fare propria l’azione anticipatrice di Assostampa Sicilia che ha ottenuto, con la sottoscrizione di un accordo territoriale, l’applicazione, nella sua interezza, del CNLG, pubblicato nella GURS del 16/11/2007 per l’ individuazione e la regolamentazione dei profili professionali negli uffici stampa di cui all’art.58 L.R. 33 del 18/05/1996, stipulato tra l’Assessorato regionale alla Presidenza, l’Anci Sicilia, l’URPS e la FNSI-FIEG Associazione Stampa.
9) Dà mandato ai nuovi organismi dirigenti di Assostampa ad intraprendere tutte le iniziative utili di contrasto all’esercizio abusivo della professione giornalistica nella pubblica amministrazione e alla crescente domanda di prestazioni professionali a titolo gratuito.
Enna, 10 Aprile 2018