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Inpgi/giurisprudenza: Confermati in corte d’appello i criteri distintivi del rapporto di co.co.co. in ambito giornalistico


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La Corte di Appello di Roma, con la recente sentenza n. 331/2021, ha confermato quanto già statuito dal Giudice di primo grado in relazione alla corretta individuazione, da parte del dell’Istituto, degli elementi che contraddistinguono, nel settore giornalistico, lo svolgimento dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Nello specifico, quindi, è stata ritenuta fondata l’attività di accertamento effettuata dagli ispettori dell’Ente,  a seguito della quale era emerso che i rapporti di lavoro intercorsi tra quattro giornalisti e un’azienda editoriale – formalmente qualificati di collaborazione autonoma e occasionale – si erano invece svolti secondo le modalità tipiche della collaborazione coordinata e continuativa, con conseguente sussistenza, in capo all’azienda committente, dell’obbligo di versamento della relativa contribuzione in favore della Gestione previdenziale separata dell’INPGI.

La sentenza ribadisce principi ormai consolidati in tema di collaborazione coordinata e continuativa, che inquadrano tale fattispecie nell’ambito del lavoro autonomo (di cui costituisce una forma particolare) riconoscendo, quale tratto distintivo, la circostanza che tra la società editrice e i giornalisti in questione non si era instaurato un rapporto caratterizzato da una serie di singoli incarichi, anche se ripetuti nel tempo, bensì da un sistematico affidamento, da parte del committente, sulla collaborazione dei giornalisti, improntata ad un costante impegno degli stessi a fornire articoli e servizi alle diverse redazioni locali delle testate giornalistiche della società.

La Corte, quindi, ha sottolineato la rilevanza della sussistenza del requisito della coordinazione, che implica un collegamento funzionale con l’azienda, che si esprime nella partecipazione continuativa al raggiungimento delle finalità produttive di realizzazione e confezionamento dei giornali, e ciò anche in relazione alle modalità di esecuzione della prestazione. E’ risultato evidente che gli argomenti da trattare erano affidati ai collaboratori dalle redazioni, che provvedevano anche ad indicare la lunghezza dell’articolo e l’eventuale taglio da dare allo stesso. Erano, inoltre, prestabiliti anche i tempi e le modalità di consegna dell’articolo e il referente o il responsabile della redazione avevano la facoltà di richiedere modifiche o di intervenire direttamente sul pezzo trasmesso, dandone comunicazione al giornalista.
Sulla scorta di tali considerazioni, come detto, il Collegio giudicante ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti per il riconoscimento della collaborazione coordinata e continuativa dei giornalisti in questione come rilevato in sede di accertamento ispettivo.

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