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Corte Costituzionale boccia legge regionale che applica cnlg Fieg-Fnsi. Va fatta invece la contrattazione locale con il sindacato dei giornalisti
La sentenza della Corte Costituzionale depositata l’11 aprile, nel bocciare l’applicazione del contratto giornalistico negli uffici stampa della Regione Friuli Venezia Giulia e negli enti del comparto unico regionale, comprese le aziende sanitarie, spiega chiaramente come va invece regolata (anche in Sicilia) l’area di contrattazione per gli addetti agli uffici stampa nella PA. Questo il passaggio:
“La legge statale n. 150 del 2000, che ha connotati di specialità, anche rispetto alla normativa di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, regolando l’attività di comunicazione e informazione nelle pubbliche amministrazioni, ha tuttavia previsto, nel ricordato processo di contrattualizzazione del pubblico impiego, una specifica area di contrattazione per gli addetti agli uffici stampa nella pubblica amministrazione, prevedendo l’intervento delle organizzazioni rappresentative dei giornalisti."
Deve quindi essere applicato quanto previsto all'articolo 9 comma 5 della legge 150/2000: "Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti".