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Inpgi, operative le nuove regole su disoccupazione per i co.co.co e maternità per le libere professioniste


Fra le novità: fino a 12 mesi di indennità (coperti da contribuzione figurativa) per i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa cessati dopo il 1° gennaio 2022 e tutele più robuste per le giornaliste con redditi bassi o interessante da gravi complicanze della gravidanza.

Inpgi sede

I ministeri vigilanti, con nota del 26/10/2022, hanno definitivamente approvato le modifiche regolamentari adottate dall’INPGI nel marzo scorso, con le quali erano state recepite le novità legislative introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 in materia di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi e di indennità di maternità/paternità per i liberi professionisti.
Nello specifico, per i trattamenti di disoccupazione erogati dall’INPGI a seguito della cessazione di rapporti di co.co.co. verificatisi a decorrere dal 1/01/2022, è stato previsto un ampliamento del periodo indennizzabile fino ad un massimo di 12 mesi. Inoltre, gli abbattimenti del 3% sull’indennità mensile scattano ora dal sesto mese di indennizzo e non più dal quarto mese. Particolare rilevanza assume, infine, la novità che per i periodi indennizzati è stato previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa.

Per quanto riguarda, invece, l’indennità di maternità/paternità, è stato previsto il riconoscimento di ulteriori tre mesi di indennità, in aggiunta ai 5 già spettanti, a favore degli iscritti che nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità abbiano dichiarato al Fisco un reddito inferiore a 8.145 euro. Tale importo reddituale sarà rivalutato annualmente in base all’indice inflattivo (indice FOI determinato dall’Istat).

Per quanto concerne l’indennità di maternità a favore delle libere professioniste, si evidenzia un’ulteriore novità legislativa, prevista dal Decreto legislativo n. 130/2022 – entrato in vigore il 13 agosto 2022 – attuativo della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori.

Tale normativa dispone che in “caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”, oltre all’indennità ordinaria di 5 mensilità dopo il parto (estesa ad 8 mensilità in caso di redditi inferiori a 8.145 euro), sia riconosciuta un ulteriore indennità di maternità per i due mesi antecedenti il parto.

Questa importante altra forma di tutela della maternità – immediatamente operativa nel regime dell’ente in virtù del rinvio regolamentare alle disposizioni del Dlgs n. 151 del 2001, efficace a seguito della recente approvazione dei Ministeri vigilanti – aveva già trovato parziale applicazione presso l’Istituto, da sempre sensibile ai temi della maternità, che con propria disciplina autonoma già prevedeva in questi casi l’indennizzo di una mensilità precedente al parto. (Da: InpgiNotizie.it)

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