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Inpgi / giurisprudenza: la Corte d’Appello di Roma accoglie tesi sostenute dall’Istituto


A seguito di verbali di accertamento ispettivo la Corte ha confermato la posizione dell’Inpgi sui parametri caratterizzanti il lavoro dipendente giornalistico e sul regime contributivo di somme corrisposte al personale.

Si legge nella prima sentenza,sottolineando l’importanza delle dichiarazioni dei giornalisti rese agli Ispettori nel corso dell’accertamento, avvalorate dalle testimonianze rese davanti al Giudice, la conferma della consolidata giurisprudenza sugli indici della natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico, che si caratterizza per l’elevata autonomia professionale e intellettuale, indicando, fra gli altri, “lo svolgimento di un’attività rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti uno specifico settore, la sistematica redazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, l’impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, la responsabilità del servizio”.

Confermato anche il recupero contributivoconnesso all’indennità redazionale non corrisposta ai giornalisti dipendenti che rientra nei minimi retributivi previsti dalla Costituzione, perché - continua - “l’accordo di rinuncia fra le parti è da ritenersi nullo con conseguente diritto alla corresponsione dei contributi su tale indennità seppur non erogata al lavoratore”.

Stesso discorso per le somme rimborsate in misura fissa ai dipendenti e formalmente indicate come rimborsi chilometrici se non risultino correttamente giustificate.

Confermato dunque, il corretto orientamento dell’Inpgi nell’identificazione delle fattispecie di evasione contributiva e nel conseguente recupero dei contributi dovuti.

Con la seconda pronuncia, La Corte ha invece confermato quanto rilevato nel corso di un’ispezione condotta nei confronti di un’agenzia giornalistica multimediale, specializzata nella realizzazione di servizi giornalistici sportivi, dove era emerso che la società in questione si era avvalsa di un corpo redazionale costituito da giornalisti che, seppur inquadrati contrattualmente come lavoratori autonomi, lavoravano su turni con continuità pressoché giornaliera presso la sede aziendale.

Avevano dunque una propria postazione di lavoro, ricevevano direttive, partecipavano a riunioni di redazione e percepivano un compenso fisso mensile.

In questa sentenza si dà atto della correttezza dei criteri utilizzati dai funzionari dell’Inpgi in tema di accertamento della natura subordinata del lavoro giornalistico, affermando ancora una volta che in tale ambito il vincolo della subordinazione risulta attenuato dalla natura squisitamente intellettuale della prestazione, caratterizzata da una elevata professionalità, creatività ed autonomia e che non occorre “la dimostrazione della stringente sottoposizione al potere di controllo e disciplinare del datore di lavoro o il rispetto di un preciso orario di lavoro, essendo sufficiente l’inserimento continuativo nell’organizzazione dell’impresa con direttive anche solo generali”.

Pertanto, sulla base degli elementi acquisiti in corso di accertamento, la Corte ha ritenuto pienamente dimostrata la natura subordinata dell’attività lavorativa resa dai giornalisti, atteso il loro stabile inserimento nell’organizzazione dell’impresa.

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