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“Statuto lavoro autonomo” e “Lavoro agile subordinato”, Parlamento approva legge
Si applicano anche ai giornalisti le nuove norme volte a contrastare lo sfruttamento del lavoro autonomo e le forme di precariato del lavoro subordinato
LAVORO / Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge che introduce due importanti novità: il cosiddetto...
Pubblicato da Il Gazzettino di Sicilia su Giovedì 11 maggio 2017
Il Capo I del disegno di legge approvato lo scorso 10 maggio (atto del Senato 2233-B) garantisce ai lavoratori autonomi nuove tutele e diritti, alcuni dei quali finora riservati solo ai subordinati.
Per il suo carattere innovativo, la norma è stata indicata come “Statuto del lavoro autonomo” e si applica a tutte le forme di lavoro indipendente, cioè non subordinato, di cui al Libro V, Titolo III del Codice civile. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della norma gli imprenditori, compresi i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile.
Sono espressamente compresi nell’ambito del nuovo provvedimento tutti gli iscritti agli ordini professionali.
Sono estesi quindi per la prima volta anche ai giornalisti autonomi diritti che riguardano maternità, disoccupazione, congedo parentale. Riconosciuto l’accesso ai bandi di gara, locali, nazionali e UE, anche in forma consortile, di rete o in associazione tra professionisti. Prevista la deduzione integrale, entro 10mila euro annui, delle spese per master, corsi formazione e convegni; la possibilità di inserire in dichiarazione dei redditi anche gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni. Abusive tutte le clausole che concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni.
Significativa l’istituzione di un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, composto da rappresentanti ministeriali e dalle associazioni di settore, sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo con particolare riferimento a modelli previdenziali e di welfare e alla formazione professionale.
Il lavoro agile, di cui al Capo II della nuova legge, è una nuova modalità di lavoro subordinato da svolgersi, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Non si tratta di una modalità "depotenziata", poiché il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello di coloro che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.
Il testo integrale della legge n. 81/2017 approvata dal Parlamento è consultabile al seguente indirizzo:
https://www.assostampasicilia.it/images/PDF/Testo-legge-su-Tutela-lavoro-autonomo-e-su-Lavoro-Agile.pdf