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Inpgi: Ha natura giornalistica l’attività svolta presso gli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni
La Corte d’Appello di Roma (II Sezione Lavoro), con sentenza n. 354/2022 ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Roma già favorevole all’Inpgi, riconoscendo la natura giornalistica dell’attività lavorativa svolta presso l’Ufficio stampa di un’azienda privata di trasporti.
A seguito di un accertamento ispettivo, infatti, l’Istituto aveva rivendicato la titolarità dei contributi previdenziali riferiti di una giornalista, erroneamente versati ad un altro ente previdenziale. Il Collegio, confermando la natura giornalistica dell’attività accertata in sede ispettiva, ha ribadito, sul punto, che “i comunicati stampa e le conferenze stampa costituiscono la forma tipica e prevalente in cui gli enti istituzionali e le società comunicano all’esterno e richiedono, quindi, la professionalità di un giornalista, ancorché essa non si manifesti con l’indipendenza che caratterizza altre tipologie di giornalista. D’altronde, le modalità sintetiche e sincopate della moderna comunicazione non influiscono sulla natura dell’attività giornalistica, potendo, sotto certi spetti, richiedere una creatività e una capacità intellettuale (di adeguamento alle nuove tecnologie e ai mezzi usati) maggiore che in passato; né il requisito della creatività resta escluso dal tipo di informazione pubblicata, né dal fatto che il giornalista riceva le informazioni da altri settori aziendali o sottoponga il risultato del suo lavoro all’approvazione di un responsabile dell’ ufficio stampa; la creatività del giornalista e il suo ineliminabile apporto soggettivo, si esprimono, pertanto anche nella “modalità di confezione del messaggio”, cioè l’attività di selezione delle informazioni e la predisposizione del comunicato con rielaborazione di carattere giornalistico delle informazioni raccolte dagli uffici tecnici (d’altronde l’apporto creativo del giornalista si manifesta nella preferenza di un determinato termine che dia alla notizia uno specifico carattere, nella scelta dell’ordine di presentazione dei fatti, dell’attento uso della punteggiatura); attività questa che può essere definita di “regolazione del flusso di notizie”
Infine, merita un cenno la precisazione della Corte in merito allo svolgimento da parte del giornalista anche di altre attività (organizzazione di visite e altri eventi aziendali) che rivestano natura residuale sotto il profilo quantitativo e qualitativo e, quindi , non intaccano il carattere prevalente dell’attività giornalistica.