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Lavoro giornalistico: il contratto Fnsi-Anso-Fisc rivoluziona l’editoria locale
Informazione locale, ora si applica il nuovo contratto giornalistico: innovazione, flessibilità, misure contro la precarietà e tutele per il lavoro autonomo.
Tanti gli elementi di discussione introdotti dai nuovi istituti contrattuali, utili per il dibattito sindacale sul rinnovo del contratto Fieg-Fnsi.
Con la firma del nuovo contratto triennale Anso-Fisc-Fnsi, già in vigore fino al 30 giugno 2024, si conclude il lungo percorso iniziato con la disdetta da parte della Fnsi nell’ottobre 2019 dell’insoddisfacente contratto per l’editoria locale sottoscritto con Uspi nel 2018.
La stipula appena conclusa del contratto del comparto editoria locale ha avuto un percorso travagliato: mentre era in corso tra Uspi, Anso, Fisc e Fnsi la trattativa per il rinnovo del cnlg scaduto il 31 maggio 2020, il confronto negoziale con l’Uspi si è interrotto il 19 ottobre 2020 in seguito alla notizia apparsa nei siti web di Cisal e Uspi, senza alcuna comunicazione formale alla Fnsi, della sottoscrizione da parte di Uspi e Cisal di un contratto per l’editoria “locale e online e nazionale no profit”. Oltre l’inaffidabilità dell’Uspi, la FNSI ha contestato subito come la Cisal non possa realisticamente considerarsi un sindacato rappresentativo dei giornalisti. La stessa Cisal aveva sottoscritto, nel 2017, il Patto di alleanza con cui tutte le confederazioni sindacali riconoscono nella Federazione della Stampa la rappresentanza sindacale unica e unitaria del mondo giornalistico.
Naturalmente, non è il contratto di lavoro in sé lo strumento per risolvere la cronica crisi occupazionale del settore dell’informazione, che la pandemia covid19 ha solo aggravato. Ma la formulazione del testo con Anso-Fisc già entrato in vigore il 1° luglio 2021 ha affrontato e dato una risposta innovativa a molte criticità, anche (finalmente) sul fronte di una gestione contestuale del lavoro autonomo accanto a quella del lavoro dipendente.
Senza dubbio rivoluzionarie alcune tra le numerose novità, dalle mansioni alle tutele sindacali, dal protocollo per regolare lo smart working alle procedure per impedire che il ricorso a forme di lavoro autonomo serva a mascherare il lavoro subordinato. La sintesi è nello slogan adottato dal sindacato dei giornalisti durante la trattativa: «Innovazione e flessibilità rafforzando i diritti».
Il perimetro di applicazione del nuovo contratto è quello delle testate locali periodiche e online che non costituiscano network o franchising e non risultino collegate su più aree geografiche. Questo per evitare il verificarsi di fenomeni di dumping. Escluse le testate in qualsiasi modo collegate con aziende editrici di quotidiani o periodici nazionali o con gruppi editoriali che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo Fieg-Fnsi.
I tre punti di forza del nuovo cnlg sono l’innovazione, la flessibilità e le tutele.
Per quanto riguarda le qualifiche, significativa l’adozione nel nuovo cnlg del termine “collaboratore fisso” (utilizzata nel contratto Fieg-Fnsi all’art. 2) che sostituisce a tutti gli effetti quella di “collaboratore redazionale”. Ampliate nell’art. 3 le mansioni del redattore web per comprendere ulteriori figure fortemente innovative di lavoro giornalistico. Al coordinatore viene riconosciuta anche espressa competenza di coordinamento dei collaboratori esterni e di gestione del loro budget economico, oltre alla creazione del flusso di lavoro in smart working tramite la progettazione - con applicativi e software dedicati - di una vera e propria redazione virtuale (anche parziale). L’art. 6 attribuisce al direttore, oltre che una più precisa definizione dei compiti, la responsabilità di vigilare sulla corretta gestione dei collaboratori esterni della testata.
Gli allegati D) ed E) al nuovo cnlg di comparto disciplinano in termini innovativi due asset strategici ormai ineludibili dal punto di vista contrattuale: lo smart working e il lavoro autonomo.
L’emergenza pandemica che stiamo ancora affrontando ha intensificato notevolmente la sperimentazione di massa dello smart working in tutti i settori produttivi, modificando per esempio in maniera ormai irreversibile le modalità consuete della comunicazione degli eventi “via conferenza stampa”.
Il lavoro agile (smart working), disciplinato dalla Legge n. 81/2017, potrà avvenire per i giornalisti subordinati secondo il nuovo cnlg solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore e giornalista interessato, con l’intervento del Cdr. Occorrerà sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, in assenza di vincoli orari o spaziali e da un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” - che impoverisce il confronto e la discussione redazionale, con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva - l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa dal singolo lavoratore in modalità agile all’esterno dei locali della redazione.
Lavoro autonomo: i nuovi istituti contrattuali intervengono positivamente su tracciabilità (emersione) ed equo compenso delle prestazioni giornalistiche.
Rivoluzionari, oltre i compiti assegnati espressamente a direttore, coordinatore e Cdr sui collaboratori esterni, i termini contrattuali che riguardano l’allegato E) sul lavoro autonomo. Nelle testate online e i periodici con periodicità settimanale o bi-tri-settimanale, ai giornalisti co.co.co. o con incarichi come partita IVA, per 100 articoli all’anno di non oltre 1.800 battute ciascuno il compenso è di 5.000 euro; nei periodici mensili, per 12 articoli all’anno di almeno 7.000 battute il compenso è di 3.000 euro.
Qualora il numero degli articoli sia inferiore a quanto sopra indicato, i relativi compensi dovranno comunque essere calcolati in coerenza e proporzionalità con i criteri sopra definiti, che vanno considerati sempre come parametri di determinazione del compenso. Quindi il compenso minimo ad articolo per un periodico locale o testata online è di 50 euro; per un periodico mensile, 250 euro.
Nel caso in cui il numero delle prestazioni annue, per la medesima azienda, risulti superiore a 100, l’azienda, il giornalista, l’ARS competente e, ove presente, la rappresentanza sindacale di cui all’articolo 26 del cnlg, sentito il direttore, si obbligano ad avviare - entro e non oltre 30 giorni - un confronto avente ad oggetto la trasformazione del medesimo rapporto di collaborazione autonoma in rapporto di lavoro subordinato.
Per le testate mensili, l’avvio del confronto per la trasformazione del rapporto in lavoro subordinato avviene per i rapporti cococo quando le prestazioni superino 30 articoli l’anno, di almeno 7.000 battute.
I nuovi istituti contrattuali introducono elementi di estrema importanza, utili per proseguire il confronto sindacale sul rinnovo del contratto Fieg-Fnsi scaduto il 1° aprile 2016 e bloccato dalla finora immutata posizione degli editori, che considerano comunque presupposto per contrastare la crisi di settore una riduzione del 30% del costo del lavoro.
Il testo del nuovo Contratto collettivo per la regolamentazione dei rapporti di lavoro giornalistico nelle testate dei periodici di informazione a diffusione locale e nelle testate online prevalentemente locali (valido dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2024)