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Indennità ai giornalisti lavoratori autonomi per l'emergenza Covid-19


giornalisti freelance

 Il decreto "Cura Italia" prevede un bonus di 600 euro netti per i lavoratori autonomi, partite Iva e co.co.co. L’indennità non concorrerà alla formazione del reddito. I giornalisti inclusi nel "Fondo per il reddito di ultima istanza".  Criteri di priorità e modalità di attribuzione saranno stabiliti con DM.


Previste nel decreto 'Cura Italia' le indennità per i lavoratori autonomi e precari, che potranno essere corrisposte dopo l’emanazione di provvedimenti ministeriali e degli accordi con le singole casse di previdenza tra cui l’Inpgi, per i giornalisti.
«Le risorse per sostenere i giornalisti lavoratori autonomi e le partite Iva non sono immediatamente disponibili, ma dovranno essere inserite in un decreto del ministero del Lavoro che sarà adottato nei prossimi trenta giorni”, ha dichiarato il segretario nazionale Raffaele Lorusso. Come preannunciato dal governo alla Fnsi nelle numerose interlocuzioni dei giorni scorsi, i giornalisti sono stati assimilati a tutte le altre categorie di professionisti che fanno riferimento alle Casse previdenziali private. È quindi plausibile che le misure saranno individuate di concerto con le singole Casse, Inpgi compreso, in tempi auspicabilmente brevi».


I provvedimenti che riguardano il lavoro autonomo

DL 18/2020 "Cura Italia", approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 37 del 16 marzo 2020

Art. 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Art. 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)

1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020.

2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al comma 1, nonchè la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

 

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