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Precari usati come redattori: contro la sentenza Assostampa Sicilia scrive alla Procura di Palermo
Ecco come Assostampa Sicilia ha deciso di intervenire subito, a tutela dei giornalisti sfruttati e beffati, contro la sentenza del Consiglio di disciplina dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia che, a conclusione del procedimento sugli abusivi pagati da 1 a 4 euro ad articolo, ha deliberato che il direttore che li impiega non ha colpa.
Memoria redatta dall’Associazione Siciliana della Stampa Italiana, organizzazione territoriale della Fnsi (Federazione Nazionale della Stampa Italiana), sindacato unitario dei giornalisti italiani, per richiedere l'impugnazione contro la delibera di archiviazione di un procedimento avviato dal Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine dei Giornalisti della Sicilia.
VISTO CHE
in data 28 ottobre 2019, Il Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine dei Giornalisti della Sicilia, con provvedimento prot. 1512 ha deliberato di archiviare il procedimento 1/2016, integrato con nota di modifica dell’atto d’incolpazione prot. 3186/17 del 19/10/2017, relativo al Giornalista Professionista Giovanni Pepi (tessera professionale n. 075348) avviato per verificare se la condotta del giornalista abbia violato quanto meglio specificato ai suddetti atti in merito alle norme previste dalla legge 69/1963, articoli 2, 45, 48 e dalla Carta di Firenze.
SI RITIENE
che tale delibera sia ingiusta. Il Collegio ha erroneamente interpretato le risultanze istruttorie. La motivazione del provvedimento di archiviazione - di cui si sottolinea la vaghezza, a fronte della dettagliata articolazione delle violazioni contestate - è infondata, insufficiente e contraddittoria in relazione ai punti decisivi.
PREMESSO CHE
il procedimento citato riguarda temi sensibili di grande interesse per la scrivente - quali la precarizzazione della professione giornalistica, lo sfruttamento del personale delle redazioni, l’esercizio abusivo della professione - che sono oggetto della “Carta di Firenze”, documento che ha introdotto una specifica normativa deontologica di settore, elaborato congiuntamente dall’Ordine e dal Sindacato dei giornalisti.
La “Carta di Firenze della deontologia sulla precarietà nel lavoro giornalistico”, approvata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti l’8 novembre 2011, afferma il principio che un giornalista che venga tenuto in condizioni di precarietà, sia economica che di continuità lavorativa, che limitano la sua indipendenza, non si trova pienamente in grado né di esercitare il diritto insopprimibile di libertà d’informazione e di critica posto alla base dell’ordinamento professionale né di assolvere compiutamente la missione di fornire una buona e corretta informazione ai cittadini.
La Carta di Firenze prescrive l’obbligo di rapporti di collaborazione e solidarietà tra giornalisti volti alla tutela della dignità professionale, imponendo che:
- gli iscritti all’Ordine che rivestano a qualunque titolo ruoli di coordinamento del lavoro giornalistico siano tenuti a non impiegare quei colleghi le cui condizioni lavorative prevedano compensi inadeguati;
- il direttore responsabile di ciascuna testata promuova il principio che debba essere garantita a tutti i giornalisti un’equa retribuzione e venga contrastata ogni forma di sfruttamento e precarietà;
- tutti i giornalisti sono tenuti a segnalare ai Consigli regionali situazioni di esercizio abusivo della professione e di mancato rispetto della dignità professionale.
Nella Carta di Firenze si richiama il principio che “un giornalista precarizzato, sottopagato, con scarse certezze e prospettive - e talvolta, per carenza di risorse economiche, anche poco professionalizzato - è un lavoratore facilmente ricattabile e condizionabile. La condizionabilità e ricattabilità dei giornalisti sono inoltre strettamente correlate alla possibilità di trasmettere una buona e corretta informazione, andando a inficiare uno dei capisaldi del sistema democratico [Cfr. Corte Cost. n. 84 del 1969, Corte Cost. n. 172 del 1972, Corte Cost. n. 138 del 1985]”.
La norma deontologica esprime che: “il primo diritto del giornalista è la tutela della sua autonomia, che in caso di precarietà lavorativa, fenomeno sempre più espansione, è troppo spesso lesa da inadeguate retribuzioni, da politiche aziendali più attente al risparmio economico che ad investimenti editoriali e qualità finale del prodotto giornalistico. Ma anche da scelte di organizzazione del lavoro da parte di colleghi giornalisti collocati in posizioni gerarchicamente superiori”.
L’Ordine dei Giornalisti e l'Fnsi (Federazione Nazionale della Stampa Italiana), nel promulgare la ”Carta di Firenze sui rapporti di collaborazione e solidarietà tra giornalisti per una nuova dignità professionale, affermano che l’informazione deve ispirarsi al rispetto dei principi e dei valori sui quali si radica la Carta costituzionale”, tra cui - oltre gli artt. 1, 21, 35 - segnatamente:
- Art. 36 - Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
- Art. 41- L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.
SI RICHIAMANO,
ai fini della valutazione di quanto in parola, le seguenti norme e prescrizioni:
A) L’Ordine dei Giornalisti e la Fnsi, alla luce di quanto esposto in premessa, nell’ambito delle loro competenze, vigileranno affinché:
• sia garantita a tutti i giornalisti, siano essi lavoratori dipendenti o autonomi, un’equa retribuzione che permetta al giornalista e ai suoi familiari un’esistenza libera e dignitosa, secondo quanto previsto dal dettato costituzionale;
• venga posto un freno allo sfruttamento e alla precarietà,
• vengano correttamente applicate le norme contrattuali sui trattamenti economici;
Il direttore responsabile deve promuovere il rispetto di questi principi. [cfr. Art. 1 Carta di Firenze]
B) Le forme di collaborazione e solidarietà tra giornalisti devono riguardare tutte le tipologie di lavoro giornalistico (stampa, radio, TV, web, uffici stampa, etc.). [cfr. Art. 2 Carta di Firenze]
C) La richiesta di una prestazione giornalistica cui corrisponda un compenso incongruo in contrasto con l’articolo 36 della Costituzione, lede non solo la dignità professionale ma pregiudica anche la qualità e l’indipendenza dell’informazione, essenza del ruolo sociale del giornalista. [cfr. Art. 2 Carta di Firenze]
D) Tutti i giornalisti sono tenuti a segnalare ai Consigli regionali situazioni di esercizio abusivo della professione e di mancato rispetto della dignità professionale. [cfr. Art. 2 Carta di Firenze]
E) Tutti gli iscritti all’Ordine devono vigilare affinché non si verifichino situazioni di incompatibilità ai sensi della legge 150/2000. Il giornalista degli Uffici stampa istituzionali non può assumere collaborazioni, incarichi o responsabilità che possano comunque inficiare la sua funzione di imparziale ed attendibile operatore dell'informazione. [cfr. Art. 2 Carta di Firenze]
F) Gli iscritti all’Ordine che rivestano a qualunque titolo ruoli di coordinamento del lavoro giornalistico sono tenuti a non impiegare quei colleghi le cui condizioni lavorative prevedano compensi inadeguati [cfr. Art. 2 Carta di Firenze]
G) Gli iscritti all’Ordine che rivestano a qualunque titolo ruoli di coordinamento del lavoro giornalistico sono tenuti a vigilare che non si verifichino situazioni di incompatibilità ai sensi della legge 150/2000. [cfr. Art. 2 Carta di Firenze]
H) La violazione di queste regole, applicative dell'art. 2 della Legge 69/1963, comporta l'avvio di un procedimento disciplinare ai sensi del Titolo III, citata legge. [cfr. Art. 3 Carta di Firenze]
I) Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. [art. 2233 Codice civile]
L) Il Decreto del Ministro di Giustizia 140/2012 del 20 luglio 2012 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia” non riporta parametri direttamente riferiti alla professione giornalistica, ma all’art. 40 prevede: “Altre professioni - 1. Il compenso relativo alle prestazioni riferibili alle altre professioni vigilate dal Ministero della giustizia, non rientranti in quelle di cui ai capi che precedono, è liquidato dall'organo giurisdizionale per analogia alle disposizioni del presente decreto, ferma restando la valutazione del valore e della natura della prestazione, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione”.
M) L’ultimo Tariffario dell’Ordine dei giornalisti avente valore legale, approvato prima del Decreto Bersani sulle liberalizzazioni (DL 4.7.2006 n.223) che ha abrogato le tariffe minime inderogabili delle libere professioni, riportava come compenso più basso per una “Notizia” (una concisa informazione fornita dal giornalista su fatti o situazioni) l’importo di euro 25,00.
N) La delibera della Commissione per l’equo compenso di cui alla legge 233/2012 è stata abrogata, su ricorso dell’Ordine nazionale dei Giornalisti ai fini migliorativi, con sentenza del TAR per il Lazio n. 5054 del 7 aprile 2015, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1076 del 16 marzo 2016. Essa prevedeva un compenso minimo per articolo di euro 20, 83.
O) L’ultimo Contratto nazionale FIEG-FNSI del 2014, nella sezione lavoro autonomo prevede un compenso minimo ad articolo di euro 20,83.
P) La legge 233/2012 del 31 dicembre 2012 “Equo compenso nel settore giornalistico”, stabilisce all’art. 1, comma 2 “Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonché della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.”
Il calcolo aritmetico del costo orario del minimo contrattuale FIEG-FNSI previsto per un redattore ordinario è non inferiore a 20,40 euro/ora circa.
Q) Un indicatore oggettivo per valutare se un compenso è adeguato al decoro della professione [art. 2233 Codice civile], e se la retribuzione è sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa [art. 36 Costituzione], è la “Soglia di povertà assoluta” definita annualmente dall’Istat, che rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all’età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza. Una famiglia è assolutamente povera se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore a tale valore monetario.
Per la Città di Palermo, la Soglia di povertà assoluta nel 2012 per una persona di età compresa tra i 18 e i 59 anni è di euro 593,09 al mese.
CONSIDERATO CHE
nella delibera di archiviazione prot. 1512 del 28/10/2019 si esprimono le seguenti argomentazioni per motivare la decisione di archiviazione “perché il fatto non costituisce illecito disciplinare sotto il profilo della deontologia giornalistica”:
1) che negli anni oggetto delle suddette contestazioni non esisteva alcuna certezza in merito all'equo compenso visto che il tariffario elaborato dalla Commissione di Valutazione Equo Compenso nel Lavoro Giornalistico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, deliberazione approvata in data 19/06/2014, stata annullata dalla pronuncia del TAR del Lazio con sentenza n. 5054 del 07/04/2015 e che la successiva pronuncia del Consiglio di Stato ne ha confermato I 'annullamento;
2) che, comunque, le suddette si riferiscono ai Giornalisti e non agli aspiranti Giornalisti;
3) che, in ogni caso, bisogna differenziare il compenso di un giornalista già iscritto all'albo che ha superato il periodo di tirocinio, rispetto a quello già iscritto e con una maggiore esperienza professionale;
4) che, a dimostrazione di tali incertezze, i diversi ordini regionali stabiliscono un compenso minimo differente per presentare la pratica di iscrizione all'albo dei pubblicisti;
5) che al fine di valutare i compensi minimi dell'attività giornalistica deve, comunque, essere considerata la situazione di crisi dell'editoria siciliana degli ultimi anni;
6) che gli accordi economici sono generalmente stabiliti tra i collaboratori e l'editore;
7) che il Giornalista Professionista Giovanni Pepi ha svolto il ruolo di condirettore responsabile della testata Giornale di Sicilia;
8) che il direttore responsabile, ai sensi della Carta di Firenze deve "promuovere", mentre il compito di "vigilare" spetta all'Ordine dei Giornalisti ed alla Federazione Nazionale della Stampa;
9) che, comunque, non risulta dai documenti in atti che lo stesso fosse a conoscenza degli specifici accordi economici tra l'editore ed i collaboratori;
10) che i compensi per i periodi di pratica sono generalmente disposti in modo forfettario sul totale e che gli aspiranti giornalisti allegano ogni attività svolta anche per esplicitare la non occasionalità dell'attività;
11) che collaboratori dei giornali spesso si occupano semplicemente di redigere anche notizie brevi che sono soggetto ad un compenso ovviamente diverso rispetto a quello degli articoli veri e propri;
12) che, nel biennio di pratica, i collaboratori possono svolgere i diversi aspetti inerenti all'attività giornalistica, comprendendosi anche i ruoli più complessi nel rispetto della normativa di settore. Né sussiste un limite massimo di articoli da scriversi ovvero un limite per materia all'attività dei giornalisti pubblicisti;
13) che non risulta che alcuno dei collaboratori della testata dell'incolpato abbia utilizzato il titolo di giornalista;
14) che non è compito del direttore responsabile verificare che i giornalisti non versino in condizioni di incompatibilità ovvero effettuare attività di verifica circa la sussistenza alte attività svolte dal giornalista;
15) che in merito ad elusioni, omissioni o ritardi nell'interlocuzione con l'Ordine, l'interlocuzione con l'Ordine stesso è stata effettuata da altro soggetto;
16) le attività di vigilanza sui propri iscritti in senso lato spettano direttamente all'Ordine e non ai direttori delle testate giornalistiche.
SI CONTRODEDUCE CHE
in merito alle considerazioni addotte per motivare la delibera di archiviazione da parte del CDT, a parte l’impressionante, enorme, numero di articoli pubblicati dagli autori citati nella descrizione delle violazioni contestate (lettere a) e b) dell’atto d’incolpazione), si ritiene opportuno opporre le seguenti osservazioni, punto per punto:
1) Compensi dell’importo di quelli contestati all’incolpato, da 1 a 4 euro ad articolo, non possono plausibilmente essere considerati adeguati alla dignità e al decoro di alcun lavoratore. Non sono previste prestazioni di compenso così tanto esiguo ai sensi dell’art. 40 del DM Giustizia 140/2012, dal tariffario dell’Ordine dei giornalisti abrogato nel 2006 dal Decreto Bersani (DL 233/2006), dalla delibera della Commissione Equo compenso ex legge 233/2012 del 2014 abrogata su ricorso ai fini migliorativi dall’Ordine dei Giornalisti, dalle tabelle dei compensi per il lavoro autonomo del contratto di nazionale di lavoro Fieg-Fnsi 2014. Tali importi, ai fini della dignità e del decoro del lavoratore non sono nemmeno lontanamente coerenti né con il dettato della legge 233/2012 né con la Soglia di povertà assoluta stabilita dall’Istat.
[cfr. quanto riportato alle precedenti lettere A), B), C), D), F), H), I), L), M), N), O), P) e Q)]
2) Si osserva che gli emolumenti irrisori e iniqui corrisposti sono solo un’aggravante della violazione dei principi di cui all’art. 45 della legge 69/63, in relazione agli articoli 348 e 498 CP, nonché della Carta di Firenze per avere consentito ovvero sollecitato, direttamente o indirettamente, attraverso l’organizzazione redazionale a lui facente capo, a soggetti privi di titolo, poiché non ancora iscritti all’Ordine dei giornalisti, di pubblicare articoli in numero ritenuto eccessivo e tale comunque da travalicare i limiti di cui all’art. 1 legge 69/63, dell’attività giornalistica non occasionale e retribuita.
Per altro verso, poiché per il carico di lavoro assegnato ai soggetti di cui alla lettera b) dell’atto di incolpazione essi avrebbero dovuto essere assunti come praticanti, e come tali essere iscritti all’Albo dei giornalisti, è del tutto evidente che il compenso erogato è del tutto incongruente ed irrisorio nei confronti dei lavoratori.
[cfr. quanto riportato alle precedenti lettere A), D), H), I) e Q)]
3) I compensi irrisori corrisposti non possono plausibilmente in nessun caso essere considerati adeguati alla dignità e al decoro di alcun lavoratore.
[cfr. quanto riportato alle precedenti lettere A), B), C), D), F), H), I), L), M), N), O), P) e Q)]
4) si richiamano le osservazioni espresse al punto 2); il numero degli articoli realizzati è di gran lunga eccessivo rispetto quello minimo necessario ad un tirocinante per l’iscrizione all’elenco dei pubblicisti e i compensi sono comunque irrisori.
[cfr. quanto riportato alle precedenti lettere A), D), H), I) e Q)]
5) La crisi dell’editoria non è esimente in ogni caso, visti i compensi irrisori corrisposti, che non possono plausibilmente in nessun caso essere considerati adeguati alla dignità e al decoro di alcun lavoratore.
[cfr. quanto riportato alle precedenti lettere A), B), C), D), F), H), I), L), M), N), O), P) e Q)]
6) Non è credibile che chi rivesta a qualunque titolo ruoli di coordinamento del lavoro giornalistico - e a maggior ragione il direttore responsabile - ignori, per anni, tipologia di contrattualizzazione e accordi economici del lavoratore con l’editore, specialmente nel caso di personale non dipendente, utilizzato con modalità proprie del lavoratore dipendente. Al contrario, il direttore responsabile ha l’obbligo di vigilare quindi di esserne informato prima di potere impiegare i giornalisti, organizzandone il lavoro.
[cfr. quanto riportato alle precedenti lettere A), D), F), H)]
7) il direttore responsabile ha l’obbligo di non impiegare quei colleghi le cui condizioni lavorative prevedano compensi inadeguati e di segnalare ai Consigli regionali situazioni di esercizio abusivo della professione e di mancato rispetto della dignità professionale.
[cfr. quanto riportato alle precedenti lettere A), D), F), H)]
8) Nei confronti del direttore responsabile che non promuove i principi della Carta di Firenze e che impiega quei colleghi le cui condizioni lavorative prevedano compensi inadeguati viene avviato un procedimento disciplinare.
[cfr. quanto riportato alle precedenti lettere A), D), F), H)]
9) Poiché il direttore responsabile è tenuto a non impiegare quei colleghi le cui condizioni lavorative prevedano compensi inadeguati, non può pacificamente neanche impiegare colleghi di cui non conosce specifici accordi economici tra l’editore ed i collaboratori.
[cfr. quanto riportato alle precedenti lettere A), D), F), H)]
10) Il fatto che il compenso corrisposto sia forfettario piuttosto che analitico, non modifica il fatto che rimanga irrisorio, ed è quindi ininfluente ai fini della evidente condizione di sfruttamento dei lavoratori contestata.
[cfr. quanto riportato alle precedenti lettere A), D), F), H)]
11) Non c’è motivo diverso da quello della volontà di sfruttamento del lavoratore nell’assegnare con continuità a giornalisti autonomi una quantità elevata tanto di notizie brevi quanto di quelle lunghe, senza assumerlo o quantomeno retribuirlo come un lavoratore dipendente. In ogni caso i compensi accertati delle prestazioni, per singolo articolo o per il loro complesso, sono irrisori.
[cfr. quanto riportato alle precedenti lettere A), B), C), D), F), H), I), L), M), N), O), P) e Q)]
12) nel biennio di pratica i collaboratori non possono affatto svolgere “anche i ruoli più complessi”, cioè inviato, caposervizio, caporedattore, soprattutto non in modo continuativo. Utilizzare un tirocinante per realizzare un numero 10, 20, 50 volte quello minimo necessario alla sua formazione configura sfruttamento di personale che non possiede titolo per svolgere quello che si rivela essere esercizio professionale giornalistico a tutti gli effetti. Questo anche nel caso che lo si utilizzi per le esigenze di redazione per coprire all’occorrenza tutti i settori di cronaca, come fosse un dipendente.
[cfr. quanto riportato alle precedenti lettere A), D), F), H)]
13) la violazione esiste anche per l’esercizio dell’attività senza titolo.
[cfr. quanto riportato alle precedenti lettere D), H)]
14) al contrario: il direttore responsabile deve vigilare affinché non si verifichino situazioni di incompatibilità ai sensi della legge 150/2000.
[cfr. quanto riportato alle precedenti lettere G), H)]
15) la responsabilità relativa ad elusioni, omissioni o ritardi nell'interlocuzione con l'Ordine è personale.
[cfr. quanto riportato alle precedenti lettere A), D), E), F), G) e H)]
16) le norme, tra cui la Carta di Firenze attribuiscono obbligo di vigilanza specifica ai direttori.
[cfr. quanto riportato alle precedenti lettere A), F), G) e H)]
CONCLUSIONI
Per quanto esposto, si chiede rispettosamente alla Procura Generale della Repubblica ed alla Procura della Repubblica di impugnare presso il Consiglio di disciplina nazionale del Cnog (Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti) la delibera del Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine dei Giornalisti della Sicilia in data 28 ottobre 2019 prot. 1512 (Collegio di disciplina formato da Giovanna Beccalli, Eleonora Iannello, Francesco Scalia) che ha deciso di archiviare il procedimento disciplinare 1/2016 contro il giornalista Giovanni Pepi (tessera professionale n. 075348).*
Con osservanza.
Il Segretario Regionale e legale rappresentante
dell’Associazione Siciliana della Stampa
Roberto Ginex
*Memoria redatta dal coordinatore della Commissione lavoro autonomo di Assostampa Sicilia, Dario Fidora