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Sindacato dei giornalisti e Ordine unanimi: da impugnare perché illegittimi bandi e profili professionali dell'Ufficio stampa della Presidenza della Regione

Sindacato dei giornalisti e Ordine unanimi: da impugnare perché illegittimi bandi e profili professionali dell'Ufficio stampa della Presidenza della Regione

presidenza regione siciliana

Nella riunione dello scorso 30 aprile, l'Osservatorio Odg-Assostampa Sicilia, prendendo atto della gravità dell'atteggiamento del Governo regionale che, nonostante le numerose doverose segnalazioni da parte di Ordine e Sindacato dei giornalisti, ha persistito nell'adottare successivi provvedimenti denunciati come palesemente illegittimi dagli organismi di categoria, ha espresso ai vertici di Ordine e Sindacato la raccomandazione di contrastare ed impugnare in ogni sede competente ogni norma e disposizione regionale emanata in violazione della Legge speciale 150/2000.

Osservatorio Carta di FirenzeI componenti dell’Osservatorio permanente sulle condizioni professionali dei giornalisti hanno approvato un documento con cui "prendono atto delle note dell’Ordine dei Giornalisti, dell’Associazione Siciliana della Stampa e dell’Assemblea degli addetti agli uffici stampa promossa dal GUS Sicilia in merito ai due bandi emanati dalla Regione Siciliana, Dipartimento della Funzione Pubblica, con i DDG n. 2446 e 2447 del 2019, rispettivamente per n. 6 posti di Funzionario direttivo e n. 6 posti di Istruttore direttivo, presso l’Ufficio stampa e documentazione della Regione Siciliana.

Dalle note emerge che nonostante vi siano stati alcuni incontri interlocutori tra il presidente della Regione Siciliana Musumeci e Assostampa, Ordine e Gus, vi sia stata la totale chiusura sulla richiesta di estendere anche ai dipendenti regionali l’applicazione del contratto di lavoro del 2007 per i giornalisti negli Enti locali in Sicilia o comunque sull’intervento di una specifica area di contrattazione per i giornalisti degli uffici stampa pubblici ai sensi della legge speciale n. 150/2000, art. 9, comma 5, così come indicato chiaramente anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 81, pubblicata l’11 aprile 2019.

È appena il caso di ricordare che nella stessa legge 150/2000, all’art. 10, è espressamente riportato che gli articoli dal n. 1 al n. 10, compresi quindi quelli che riguardano attività di informazione e uffici stampa pubblici “costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e si applicano, altresì, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano”. Ogni legiferazione in merito da parte della Regione, così come gli inquadramenti CCRL Aran Sicilia non concertati con il sindacato violano la Costituzione.

L’Osservatorio non può che esprimere preoccupazione sul fatto che l’Aran Sicilia non abbia dato adempimento alla Legge, non sia stata fatta la prevista contrattazione con il sindacato dei giornalisti, sia stato approvato dalla Giunta Musumeci il 26 febbraio 2019 il nuovo CCRL Aran Sicilia senza la firma del sindacato, istituendo nell’art. 18 nuovi profili professionali che riguardano il “giornalista pubblico”, figura introdotta con il CCNL Aran che la Fnsi non ha sottoscritto e ha impugnato.

La Regione Siciliana ha altresì unilateralmente voluto escludere, con l’art. 12, comma 2, della LR 12/2017 la presenza di giornalisti pubblicisti quali addetti all’ufficio stampa, mentre i profili professionali andavano stabiliti non per legge regionale ma (applicando la legge speciale dello Stato n. 150/2000) per contrattazione con il sindacato dei giornalisti.

La Regione quindi crea un’artificiosa e indebita disparità tra giornalisti professionisti e pubblicisti, laureati e non laureati, chiamati a svolgere la medesima attività professionale. Elenco di appartenenza e titolo di studio diventano REQUISITI (ad excludendum) invece che semmai legittimo PUNTEGGIO.

Il mancato riconoscimento addirittura del ruolo di rappresentanza in sede di contrattazione contribuisce al processo in atto di forte precarizzazione della categoria giornalistica e lede la dignità e la credibilità dei giornalisti anche nei confronti dell’opinione pubblica..

L’Osservatorio non può che unirsi all’appello dei colleghi addetti agli uffici stampa pubblici dell’Isola nel raccomandare al presidente dell’Ordine regionale e al segretario regionale Assostampa Sicilia di promuovere l’estensione ai dipendenti regionali del vigente “Contratto collettivo per l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali negli uffici stampa in Sicilia” (Gurs 16 novembre 2007 n. 54) stipulato con la Regione Siciliana, nonché provvedere a contrastare ed impugnare in ogni sede competente l’art. 12, comma 2, della LR 12/2017, l’art. 18 del CCRL Aran Sicilia, i bandi di cui ai DDG del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2446 e 2447 del 2019 e ogni norma e disposizione che discenda dalla violazione del Capo I della Legge 150/2000".

 

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