| | | Qualifiche
professionali di redattore esperto
e di redattore senior: il segretario
Franco Siddi
esorta i Cdr a vigilare sulla corretta applicazione
della
norma del contratto
Il segretario generale della Fnsi, Franco Siddi, ha scritto ai Comitati
e ai fiduciari di redazione per sollecitare il loro impegno e la loro vigilanza
sul riconoscimento delle qualifiche professionali di redattore esperto
e di redattore senior. Ecco il testo della lettera.
"
Cari colleghi, con la presente desidero ricordare che il nuovo Contratto
nazionale di lavoro (art.11) ha introdotto le qualifiche professionali,
a fianco di quelle con responsabilità gerarchiche. In particolare,
sono state previste le qualifiche di redattore esperto e di redattore senior.
Il riconoscimento di tali qualifiche non è, ovviamente, automatico,
essendo vincolato alla presenza di due requisiti, uno oggettivo e uno soggettivo.
Il requisito oggettivo è quello dell'anzianità aziendale.
Per ottenere la qualifica di redattore esperto occorre avere un'anzianità di
servizio non inferiore a otto anni nella qualifica di redattore con oltre
30 mesi di anzianità professionale, mentre per ottenere la qualifica
di redattore senior occorre avere un'anzianità di servizio nella
qualifica di redattore esperto non inferiore a cinque anni. Ai predetti
requisiti oggettivi è necessario, però, aggiungere un requisito
soggettivo nel caso di redattore esperto quello della particolare esperienza
e dell'attività professionale svolta anche con compiti specifici;
nel caso di redattore senior, quello della notevole esperienza e della
attività professionale, anche in questo caso, svolta con compiti
specifici. La valutazione del requisito individuale di professionalità spetta
al direttore, che ha la responsabilità unica della organizzazione
del lavoro redazionale. Com'è ovvio, l'attribuzione di qualifiche
che riconoscono la qualità professionale della prestazione giornalistica
non poteva essere individuata, in nessun modo, con criteri di automaticità.
Ciò non toglie che la norma contrattuale rivesta un rilevante contenuto
innovativo. Se la sua attivazione dipende dalle scelte del direttore, è anche
vero che questi, proprio per la presenza di una specifica normativa, non
può sottrarsi al diritto-dovere di individuare, nell'ambito del
corpo redazionale, le capacità professionali che richiedono l'attribuzione
delle qualifiche di redattore esperto e di redattore senior. Ripet non
può sottrarsi e non può sottrarsi dal darne conto al Cdr.
In questo processo di revisione dell'impianto organizzativo redazionale,
il ruolo del Comitato di redazione deve essere considerato un ruolo attivo,
così come prevede l'art. 34 del Cnlg che affida al Cdr il compito
di vigilare sulla corretta applicazione del contratto e di formulare proposte
sul lavoro e sugli assetti redazionali. In tale ambito, si invitano tutti
i Comitati di redazione, a metà del percorso di validità temporale
del contratto, ad attivarsi per l'applicazione della norma richiamata,
sollecitando i propri direttori a darne attuazione, qualora non ne avessero,
sino ad oggi, utilizzato la disponibilità. Vi chiediamo, anche
di darci comunicazione dei riconoscimenti già effettuati, in modo
da poter monitorare la corretta applicazione di una norma che, ripetiamo,
non applicandosi automaticamente, richiede il necessario intervento di
stimolo del Comitato di redazione".
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