| | | Entrato
in vigore il "Collegato al lavoro"
Nuove norme per certificazione dei contratti, arbitrato, impugnative di
contratti a termine e licenziamenti
La data ultima per l'impugnazione è il
23 gennaio 2011
Il 9 novembre è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il cosiddetto “collegato
lavoro”. Il testo è stato approvato dalla Camera in via definitiva
il 19 ottobre 2010, dopo il rinvio alla camere del Presidente della Repubblica
che nel primo testo aveva riscontrato profili di incostituzionalità di
alcune norme. La legge, 50 articoli, oltre 100 commi, contiene norme particolarmente
importanti nell'ambito del diritto del lavoro, norme che riguardano la certificazione
dei contratti, l'arbitrato, l'impugnazione dei licenziamenti e anche dei
contratti a termine (anche di cococo). A questo proposito si segnala un temine
molto
stretto, 60 giorni per l'impugnazione e 270 per il deposito del ricorso.
Pubblichiamo un'analisi del testo che l'avvocato Bruno Del Vecchio ha predisposto
per la
Fnsi, preceduta da una guida breve per una consultazione immediata.
“Collegato
lavoro” (legge 4/11/2010, n. 183). Scadenze
Guida breve
a cura di Franco Siddi Dopo l’approvazione definitiva del Parlamento, è stata pubblicata
sul supplemento n. 243 della “Gazzetta Ufficiale” del 9 novembre
la legge 4 novembre 2010 n. 183, altrimenti nota come “collegato lavoro”.
La legge è entrata in vigore il 24 novembre. In essa sono contenute
innovazioni normative di grande rilievo anche per i rapporti di lavoro giornalistico
e sulle quali vogliamo richiamare l’attenzione di tutte le strutture
sindacali.
Prima ancora di illustrare in sintesi gli aspetti più delicati (e anche
preoccupanti) della nuova legge, un AVVISO: per eventuali contenziosi su contratti
a termine e contratti di co.co.co. scaduti prima dell’entrata in vigore
delle nuove norme, le impugnative devono essere presentate entro 60 giorni,
cioè entro il 23 gennaio 2011!
Le norme di legge che possono specificamente riguardarci sono quelle
relative:
1) All’art. 30 (clausole generali e certificazioni del contratto di lavoro)
il quale prevede che in caso di vertenza giudiziaria relativa ad un rapporto
di lavoro certificato, sia per quanto riguarda la qualificazione del contratto,
sia l’interpretazione delle singole clausole, il Giudice non può discostarsi
dalle valutazioni che le parti hanno espresso. Infatti, si prevede esplicitamente
che “il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai
principi generali dell’ordinamento, all’accertamento del presupposto
di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito
sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive” che sono di esclusiva
competenza del datore di lavoro. Questo principio, già codificato dalla
giurisprudenza di Cassazione, è esteso, con la nuova norma di legge,
a tutte le vicende attinenti il rapporto di lavoro. Ovviamente, la normativa
riguarda i rapporti di lavoro certificati, che, come è noto, sono quelli
introdotti dalla “legge Biagi”, che sino ad oggi, tuttavia, hanno
avuto una scarsissima diffusione. A quello che ci risulta, non esistono nel
nostro comparto contratti di lavoro certificati. Di norma, i contratti di
lavoro individuali dei giornalisti si richiamano al contratto nazionale di
lavoro
senza che venga richiesta la sua certificazione con clausole aggiuntive.
2) All’art. 31 (conciliazione ed arbitrato) che modifica l’art.
410 del codice di procedura civile, il quale prevedeva che prima di attivare
un procedimento giudiziario inerente il rapporto di lavoro, era obbligatorio
un tentativo di conciliazione. Da oggi, invece, il tentativo di conciliazione
diventa facoltativo ed è, quindi, possibile rivolgersi immediatamente
all’autorità giudiziaria. La nuova norma non prevede più l’ipotesi
di procedure di conciliazione definite nei contratti collettivi. L’eventuale
conciliazione potrà essere richiesta, tramite l’organizzazione
sindacale di appartenenza, alle commissioni di conciliazione costituite presso
la direzione provinciale del lavoro. Il tentativo di conciliazione, prima
di adire le vie legali, rimane obbligatorio per i contratti di lavoro certificati.
3) All’art. 32 (decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro
a tempo determinato), che modifica l’art. 6 della legge n. 604/1966 e
prevede che il licenziamento (anche nei casi di sua invalidità) deve
essere impugnato in forma scritta a pena di decadenza entro 60 giorni dal ricevimento
della sua comunicazione. Il lavoratore può impugnare il licenziamento
con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, purché sia idoneo
a manifestare la sua volontà e anche tramite l’intervento dell’organizzazione
sindacale di appartenenza. Entro 270 giorni dal momento dell’impugnazione,
a pena di decadenza, il lavoratore licenziato deve depositare nella cancelleria
del Tribunale competente, in funzione di giudice del lavoro, il relativo ricorso,
ovvero, può richiedere, anche tramite l’organizzazione sindacale
di appartenenza, un tentativo di conciliazione o arbitrato. In questo caso,
la richiesta può essere fatta alla commissione di conciliazione costituita
presso la direzione provinciale del lavoro.
Gli stessi termini e le stesse modalità si applicano: 1) ai licenziamenti
che riguardano la qualificazione del rapporto di lavoro o la legittimità del
termine apposto al contratto, 2) quando il datore di lavoro ponga fine a
un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, 3) nei casi di trasferimento.
Questa nuova disposizione normativa assume particolare rilievo per la
sua estensione ai contratti a termine, ai contratti di collaborazione
coordinati
e continuativi
e alle varie forme di precariato. Come è evidente, infatti, può capitare
che un giornalista cumuli nel tempo diverse forme precarie contrattuali o contratti
a termine con lo stesso editore. Nel regime precedente gli era consentito agire
in sede giudiziaria per il riconoscimento dei propri diritti al termine dell’intero
rapporto. Oggi, invece, con la nuova normativa, il termine di prescrizione
di 60 giorni si riferisce ad ogni singolo contratto a termine o contratto
di collaborazione coordinata e continuativa.
Peraltro, tale nuova disposizione si applica anche ai contratti a termine
in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della nuova normativa,
nonché ai
contratti a termine che si siano conclusi in data antecedente. Per questi ultimi
i lavoratori interessati possono procedere all’impugnativa entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Quindi, entro il 23 gennaio
prossimo.
4) All’art. 32 comma 5, il quale prevede che nei casi di conversione
del contratto a tempo determinato il Giudice condanna il datore di lavoro al
risarcimento del lavoratore stabilendo una indennità unicomprensiva,
nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e di un massimo di 12 mensilità dell’ultima
retribuzione globale di fatto. Dalla lettura della norma non è assolutamente
chiaro se il lavoratore che ha impugnato la risoluzione di un contratto di
lavoro a termine ed ha ottenuto dal Giudice il riconoscimento della illegittimità della
risoluzione del rapporto debba essere reintegrato o se debba essere soltanto
risarcito. La norma non è chiara. Noi, ovviamente, sosteniamo, cosi
come ha chiesto un ordine del giorno del Senato, che il risarcimento deve
essere accompagnato sempre dal reintegro.
5) All’art. 32 comma 6, il quale stabilisce che quando i contratti collettivi
nazionali, territoriali o aziendali prevedono l’assunzione a tempo indeterminato
di lavoratori già occupati con contratto a termine, in caso di procedimento
giudiziario che dovesse riconoscere l’illegittimità del contratto
a termine, l’indennità risarcitoria di cui al comma precedente è ridotta
del 50%.
Anche in questo caso si pone la questione interpretativa posta per il
comma 5, ovvero, se il risarcimento debba intendersi come sostitutivo
della reintegrazione
nel posto di lavoro. In attesa che siano chiariti i dubbi interpretativi
sulle norme sopra richiamate e mentre si invitano tutte le strutture
sindacali a vigilare
con la massima attenzione, segnalando ai colleghi interessati i termini
di decadenza entro i quali rivendicare i propri diritti, si ricorda che
sul sito della Fnsi (www.fnsi.it) è consultabile un approfondimento
sull’intera normativa redatto dall’Avvocato Bruno Del Vecchio.
Franco Siddi
“Collegato
lavoro” (legge 4/11/2010, n. 183)
Analisi dei contenuti di maggior rilievo
a cura dell’avvocato Bruno Del Vecchio l
19 ottobre 2010 la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato
il testo, comunemente definito “collegato
lavoro”, avente ad oggetto alcune norme particolarmente importanti
nell’ambito del diritto del lavoro.
Nel mentre si predispone la presente nota, il provvedimento, che ha
raggiunto una sua definizione dopo un lungo iter, non è ancora stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale.
* * *
Come si ricorderà, nel marzo scorso, il Presidente della Repubblica
chiese alle Camere una nuova deliberazione su un analogo testo all’epoca
inviatogli Parlamento, motivando la decisione attraverso un Messaggio dove
venivano messi in evidenza, tra l’altro, i profili di incostituzionalità della
normativa.
Il provvedimento odierno reca quindi alcuni cambiamenti, anche se l’impianto
complessivo è rimasto molto simile rispetto alla precedente versione.
Vi sono 50 articoli, con oltre cento commi riferiti alle materie più disparate.
In questa prima analisi, si soffermerà l’attenzione su alcuni
istituti che, come si vedrà, incideranno profondamente sulla disciplina
del contratto individuale di lavoro e sul ruolo della contrattazione collettiva.
Per maggiore chiarezza, verrà seguito il seguente ordine espositivo:
- clausole generali
- certificazione dei contratti di lavoro
- conciliazione ed arbitrato
- regime delle decadenze (licenziamento, contratti a termine e contratti “precari” in
genere).
La clausole generali. Ai sensi dell’art. 30, comma 1, del provvedimento, “in tutti
i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all’art.
409 del codice di procedura civile e all’art. 63, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengono clausole generali, ivi comprese
le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei
poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo del
giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi
generali dell’ordinamento, all’accertamento del presupposto
di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito
sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al
datore di lavoro o al committente.”
La norma, prevalentemente di indirizzo e che trova applicazione sia nel
lavoro privato che in quello pubblico, codifica ciò che nella consolidata
giurisprudenza si afferma ormai da anni, soprattutto in materia di licenziamento
per giustificato motivo oggettivo e trasferimento (si veda, ad esempio,
la sentenza n. 6559 del 18 marzo 2010 della Suprema Corte di Cassazione
secondo la quale “il giustificato motivo oggettivo di licenziamento
determinato da ragioni tecniche, organizzative produttive è rimesso
alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare
la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di
iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. Pertanto, spetta al giudice
il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal
datore di lavoro, e l'onere probatorio grava per intero sul datore di lavoro,
che deve dare prova anche dell'impossibilità di una differente utilizzazione
del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, onere
che può essere assolto anche mediante il ricorso a risultanze di
natura presuntiva ed indiziaria, mentre il lavoratore ha comunque un onere
di deduzione e di allegazione di tale possibilità di reimpiego.”)
Il potere del giudice non può quindi estendersi fino al punto di
entrare nel merito delle scelte aziendali, ma deve limitarsi ad una verifica
di legittimità, cioè ad una verifica dell’effettiva
compatibilità tra le predette scelte e la normativa legale e contrattuale.
Ad esempio, se un imprenditore intende sopprimere un posto di lavoro (e
conseguentemente irrogare il licenziamento), il giudice non potrà sindacare
la sua scelta (l’iniziativa economica privata è libera, come
ricorda la sentenza citata), ma dovrà solo verificare, oltre al
rispetto delle forme, se la soppressione vi è stata realmente e
cioè se la medesima non “nasconde” altri intenti, ad
esempio discriminatori o punitivi.
Una norma, quale quella del comma 1 dell’art. 30, non introduce quindi
nuovi principi, ma estende i medesimi a tutte le vicende attinenti ai rapporti
di lavoro. La disposizione, per come è formulata, si presta infatti
ad una applicazione generalizzata, ma vi sono delle materie, come quella disciplinare,
dove potrebbero invero nascere problemi.
Se un datore di lavoro sanziona un dipendente (lo licenzia per giusta causa
o gli infligge alcuni giorni di sospensione o una multa) e quest’ultimo
si rivolge al giudice per l’annullamento della sanzione deducendo l’insussistenza
dei fatti contestati, il giudice è comunque chiamato verificare, oltre
al rispetto delle forme (ad esempio, la corretta applicazione della procedura
disciplinare prevista dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori) se tali
fatti sussistono o meno: quindi entra – e non può fare altrimenti – nel
concreto merito della scelta imprenditoriale.
Personalmente non credo che tale principio possa essere modificato dalla nuova
normativa. La ragione di legittimità della sanzione è proprio
la sussistenza del fatto contestato e per questo motivo il giudice non può prescindere
da una attenta verifica di merito. Peraltro, è la stessa nuova disciplina
a far salvi in ogni caso “i principi generali dell’ordinamento” (Costituzione,
normativa comunitaria, complesso delle leggi) che non consentono in alcun modo
la punizione di una persona senza il concreto riscontro degli addebiti.
La certificazione del contratto di lavoro
L’istituto della certificazione, introdotto per la prima volta
dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (c.d. Riforma Biagi) ha avuto, come
noto, scarsissima diffusione alla luce dei vincoli posti dalla legge che
hanno reso, fino ad ora, poco conveniente per le imprese ricorrere ad esso.
Infatti, attraverso la procedura di certificazione, le parti potevano unicamente
consolidare la qualificazione del contratto (ad esempio, una collaborazione
coordinata e continuativa), ma la legge dava la possibilità al prestatore
di lavoro di ricorrere al giudice per una molteplicità di ragioni
rendendo, appunto, l’istituto poco conveniente per l’impresa.
Oggi, il provvedimento in esame (art. 30, comma 2 e seguenti) tende a dare
nuovo impulso alla certificazione del contratto.
Il citato comma 2 così dispone: “Nella qualificazione del contratto
di lavoro e nell’interpretazione delle relative clausole il giudice non
può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione
dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione
del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma
negoziale certificato e la sua successiva attuazione”.
Ed il seguente comma 3: “Nel valutare le motivazioni poste a base del
licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e
di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati
dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti
individuali di lavoro ove stipulati con l’assistenza e la consulenza
delle commissioni di certificazione di cui titolo VIII del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. Nel definire le conseguenze
da riconnettere al licenziamento ai sensi dell’art. 8 della legge 15
luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, il giudice tiene ugualmente
conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque
considera le dimensioni e le condizioni dell’attività esercitata
dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l’anzianità e
le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche
prima del licenziamento.”
Le modificazioni introdotte sono quindi di assoluta rilevanza in quanto le
funzioni dell’istituto vengono notevolmente ampliate. Oltre alla qualificazione
dei contratti le commissioni di certificazione potranno:
- certificare le clausole inserite nel contratto individuale di lavoro;
- attribuire piena legittimità alle tipizzazioni di giusta causa e giustificato
motivo contenute nel contratto individuale
- attribuire piena legittimità alla clausola compromissoria che apre
la strada all’arbitrato su base equitativa;
- certificare, altresì, “elementi e parametri” che consentono
di quantificare gli effetti risarcitori connessi all’art. 8 della legge
n. 604 del 1966 (licenziamenti per i quali non è prevista la reintegrazione);
- essere sede per il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 del
codice di procedura civile (comma 13);
- istituire camere arbitrali sia per il lavoro privato che per quello pubblico
(comma 12).
In virtù delle innovazioni introdotte, occorre quindi domandarsi se,
nei fatti, il legislatore ha introdotto una forma di derogabilità assistita
del contratto di lavoro. E cioè, se attraverso la procedura di certificazione
sarà possibile, per le parti, inserire nel contratto individuale clausole,
elementi e parametri che possono discostarsi dalle norme legali e di contrattazione
collettiva (di ogni livello ed ambito) poste a tutela del prestatore di lavoro.
Un’interpretazione letterale della nuova disciplina porta ad una risposta
positiva alla domanda. L’inciso “nell’interpretazione delle
relative clausole”, contenuto, come ora visto, nel comma 2 dell’art.
30, può certamente essere letto nel senso che il riferimento non è alle
clausole connesse ad individuare la tipologia del rapporto di lavoro, ma a
quelle relative al suo contenuto. Peraltro, mentre la qualificazione del contratto
potrebbe essere sempre messa in discussione dal lavoratore per errore, vizi
del consenso e difformità tra programma negoziale e l’attuazione
del medesimo (come era anche prima), nulla viene disciplinato, in proposito,
per quanto attiene le clausole del contratto in esso contenute (ad esempio,
la retribuzione, i giorni di ferie, i permessi, ecc.). Sembra eliminarsi, così,
la possibilità per il lavoratore di “impugnare” tali clausole
peggiorative nel corso del rapporto di lavoro o al suo termine, se le stesse
sono state sottoscritte in sede “certificata”.
Anche la possibilità di attribuire, attraverso la procedura di certificazione,
piena legittimità alle tipizzazioni di giusta causa e giustificato motivo
di licenziamento contenute nel contratto individuale potrà certamente
causare problemi al lavoratore.
La legge, come noto, non pone una definizione generale di giusta causa o giustificato
motivo di licenziamento. Le relative tipizzazioni sono, a volte, previste dalla
contrattazione collettiva che, in via esemplificativa, individua alcune fattispecie
concrete (come ad esempio il furto o le assenze reiterate e ingiustificate).
Nel settore giornalistico, l’art. 50 del CNLG ne prevede solo una, la
violazione degli obblighi previsti dall’art. 8 (esclusiva), rinviando
per il resto alla generale normativa sui licenziamenti.
E’ stato quindi assunto, a questo proposito, un ruolo fondamentale dalla
giurisprudenza la quale, nel corso dei decenni, ha individuato i casi concreti
di giusta causa o giustificato motivo di licenziamento
Con la “nuova” certificazione sarà invece possibile per
le parti fissare, nel contratto individuale di lavoro, ipotesi particolari,
anche molto “lievi”, che possono giustificare il recesso da parte
del datore di lavoro. Ad esempio, potrà essere prevista l’ipotesi
di licenziamento per giusta causa a seguito di minimi ritardi sull’orario
di lavoro o errori nell’attività dovuti a minima negligenza ed
il giudice sarà quindi vincolato a tali ipotesi, ritenute giusta causa
di licenziamento dalle parti all’atto della stipulazione del contratto “certificato”.
Un modo, in definitiva, per rendere più agevole il licenziamento.
Nel messaggio del 31 marzo 2010, con il quale venne rinviata alle Camere la
legge avente contenuto simile alla presente, il Capo dello Stato ricordò al
Parlamento che in caso di marcato squilibrio di potere contrattuale tra le
parti, la Corte costituzionale aveva avuto già modo di riconoscere la
necessità di garantire la effettiva volontarietà delle negoziazioni
e delle eventuali rinunce. E’ evidente che un lavoratore, nel mentre
può avere l’impellente necessità di stipulare un contratto,
può essere “obbligato”, nel momento genetico del rapporto,
ad accettare anche alcune clausole peggiorative rispetto alla generale normativa
legale e contrattuale posta in suo favore (minimi tabellari, numero di giorni
di ferie, ipotesi di recesso, ecc.). Per questo, l’effettiva soggezione
del lavoratore, soprattutto nel momento in cui inizia a prestare la sua attività,
deve essere contemperata dalla possibile applicazione di tutte quelle norme
di origine comunitaria, nazionale o di contrattazione collettiva che negli
anni sono state poste a sua tutela. E’ questo un principio di civiltà giuridica
che ha oltretutto un fondamento costituzionale, come ricorda proprio il Presidente
della Repubblica, che appare violato da questa incisiva forma di derogabilità assistita
introdotta dalla nuova normativa.
Ma comunque vi è un aspetto da considerare.
Se nel contratto di lavoro “certificato” vengono inserite clausole
che violano diritti fondamentali o indisponibili, norme comunitarie o costituzionali,
disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo, esse si traducono,
concretamente, in un atto abdicativo relativo a diritti futuri.
La giurisprudenza, in proposito, ha affermato che le rinunzie a diritti non
ancora sorti nel patrimonio giuridico del lavoratore (si veda, tra le altre,
Cass. 14 dicembre 1998, n. 12548) sono affette da nullità. E tale principio
sembra applicabile alle ipotesi di derogabilità assistita realizzata
attraverso la certificazione. E’ vero che il lavoratore, in sede di certificazione,
non è solo dinanzi al datore di lavoro, ma non si vede come la presenza
di una Commissione possa attenuare la sua debolezza. Se decide di accedere
alla procedura, vuol dire che ha già accettato le proposte del datore
di lavoro, eventualmente condizionato dalle personali necessità.
La questione è comunque molto complessa e certamente bisognerà attendere
i primi casi che verranno sottoposti alla magistratura per avere un quadro
più chiaro delle questioni.
Un ultima annotazione è comunque opportuna.
La certificazione dei contratti individuali di lavoro può essere richiesta
anche per i rapporti di lavoro già in essere e non solo per quelli futuri.
In questo caso, “gli effetti dell’accertamento dell’organo
preposto… si producono dal momento dell’inizio del contratto, ove
la commissione abbia appurato che l’attuazione del medesimo è stata,
anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente
con quanto appurato in tale sede…” (art. 31, comma 17). Ma non è chiaro
attraverso quali modalità la commissione possa appurare quanto richiesto
dalla norma.
Conciliazione ed arbitrato
La preventiva ed obbligatoria procedura di conciliazione per tutte le controversie
di lavoro è stata introdotta nel 1998 (in precedenza era prevista solo
per le controversie aventi ad oggetto il licenziamento). Prima di adire il
Giudice, quindi, la parte che intendeva far valere un proprio diritto (con
esclusione delle procedure di urgenza o monitorie (i c.d. decreti ingiuntivi))
era obbligata ad esperire in sede sindacale o davanti all’apposita commissione
della direzione provinciale del lavoro, un preventivo tentativo di conciliazione
e solo successivamente, in caso di mancato accordo, di vana convocazione delle
parti, o trascorso un lasso di tempo senza alcuna convocazione (sessanta giorni
per il lavoro privato e novanta per quello pubblico), poteva liberamente azionare
la causa.
Il provvedimento in esame elimina l’obbligatorietà del prodromico
tentativo di conciliazione, tranne i casi in cui si intenda impugnare un contratto
di lavoro “certificato”. Il tentativo diventerà quindi una
facoltà per chi intende agire in giudizio; una facoltà che, a
mio parere, sarà comunque poco utilizzata in quanto la nuova normativa
ha disciplinato la relativa procedura in maniera complessa ed articolata. Peraltro,
qualora non si raggiunga l’accordo, il Giudice successivamente adito
dovrà necessariamente tenere conto di quanto emerso durante la predetta
procedura conciliativa. Dispone, infatti, il comma 3 dell’art. 31, che
modifica l’art. 411 del codice di procedura civile, che “se non
si raggiunge l’accordo, la commissione di conciliazione deve formulare
una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta
non è accettata, i termini di essi sono riassunti nel verbale con indicazione
delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata
dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene
conto in sede di giudizio”. Le parti quindi, per non incorrere in valutazioni
sfavorevoli in sede di giudizio, non sono certamente incentivate a richiedere
l’attivazione della preventiva procedura di conciliazione, soprattutto
se hanno la volontà di rimanere ferme (o quasi) sulle rispettive posizioni.
Ma anche all’interno del processo, per quanto attiene la conciliazione,
vi è una modifica sostanziale. Il Giudice, se prima doveva limitarsi
ad esperire il tentativo di accordo, rimettendosi alla volontà delle
parti in proposito, ha ora poteri più incisivi dovendo egli stesso formulare
una proposta transattiva; e se la stessa è rifiutata, senza giustificato
motivo, il comportamento assunto da chi manifesta il rifiuto diviene un comportamento
comunque valutabile ai fini del giudizio.
In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso
di mancato accordo, le parti possono concordemente decidere di affidare alla
commissione di conciliazione il mandato a risolvere, in via arbitrale, la controversia.
La conciliazione e l’arbitrato possono altresì essere svolti presso
le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti
dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Inoltre, come prevede
il nuovo provvedimento legislativo, le controversie di lavoro possono essere
proposte innanzi ad un collegio di conciliazione ed arbitrato (c.d. irrituale)
costituito ad hoc per accordo delle parti e con le modalità indicate
al comma 7 e seguenti dell’art. 31.
* * *
L’incentivazione all’arbitrato in materia di lavoro (sia privato
che pubblico) è uno degli scopi che il nuovo provvedimento si prefigge.
Non vi è dubbio che esso potrebbe essere un valido strumento di deflazione
del contenzioso, ma è necessario che vengano assicurati alcuni requisiti,
primo fra tutti l’attribuzione alle parti della stessa tutela sostanziale
garantita nel giudizio ordinario.
Peraltro, come condivisibilmente affermato dalla Corte costituzionale con sentenza
del 4 luglio 1977, n. 127, “la giustizia per arbitri dà risultati
particolarmente soddisfacenti quando le parti si trovino in posizione di relativo
equilibrio”
Questi, quindi, sono i due aspetti essenziali che si devono considerare in
materia arbitrale, soprattutto nell’ambito del lavoro:
a) effettività della tutela;
b) sostanziale posizione di equilibrio delle parti.
Se mancano (o se ne manca solo uno), non vi è dubbio che l’arbitrato
invece di rappresentare un mezzo più agevole per chi si trova nella
necessità di promuovere una controversia (quasi sempre il prestatore
di lavoro), può rappresentare un mezzo fortemente limitativo dei diritti.
Vengo subito al primo punto: l’effettività della
tutela.
Il provvedimento in esame prevede che in caso di arbitrato, nel conferire
il relativo mandato, le parti devono indicare, tra l’altro, “le
norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l’eventuale
richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi
generali dell’ordinamento e dei principi regolatori della materia,
anche derivanti da obblighi comunitari.” (art. 31, comma 5).
A stretto rigore interpretativo, la richiesta di un giudizio secondo
equità è quindi
nella libera scelta delle parti. Ciò è conforme a quanto
da tempo stabilito dall’art. 822 del codice di procedura civile secondo
il quale “gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo
che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli arbitri
pronunciano secondo equità”. Ma vi è comunque da considerare,
anche per ciò che verrà più avanti argomentato in
relazione ai tempi e le modalità di sottoscrizione della c.d. clausola
compromissoria che introduce l’arbitrato, che la libertà di
scelta del lavoratore potrebbe risultare molto ridotta e, comunque, fortemente
condizionata.
La giurisprudenza, sul punto, ha avuto modo di esplicitare che gli arbitri,
quando sono chiamati a decidere secondo equità, “sono svincolati,
nella formazione del loro giudizio, dalla rigorosa osservanza delle regole
di diritto oggettivo, avendo facoltà di far ricorso a criteri, principi
e valutazioni di prudenza e opportunità, che appaiono più adatti
e più equi, secondo la loro coscienza, per la risoluzione del caso concreto,
con la necessaria conseguenza che resta preclusa, ai sensi dell’art.
829, comma 2, ultima parte, cod. proc. civ., l’impugnazione per nullità del
lodo di equità per violazione delle norme di diritto sostanziale…” (Corte
di Cassazione, sentenza del 20 gennaio 2006, n. 1183).
Ma nel complesso sistema del diritto del lavoro, dove le norme legali e di
contrattazione collettiva sono essenzialmente poste a tutela della parte debole
del rapporto, un giudizio che può prescindere da esse si appalesa un
giudizio che ipotizza, di per sé, la concreta possibilità di
forte limitazione di tali tutele.
E’ vero che la nuova disposizione fa salvi i principi generali dell’ordinamento
e i principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari,
ma l’individuazione concreta di tali principi può risultare estremamente
difficile, con una conseguente ed ampia discrezionalità da parte degli
arbitri.
In proposito, secondo la Corte costituzionale, “si debbono considerare
come principi dell’ordinamento giuridico quegli orientamenti e quelle
direttive di carattere generale e fondamentale che si possono desumere dalla
connessione sistematica, dal coordinamento e dalla intima razionalità delle
norme che concorrono a formare, in un dato momento storico, il tessuto dell’ordinamento
giuridico vigente.” (Corte Costituzionale 15 giugno 1956, n. 6). Il concetto,
come è evidente, è indubbiamente vago e può lasciare spazio,
come detto, ad una notevole discrezionalità di giudizio.
Un ipotetico elemento di certezza lo si riscontra comunque nel contenuto delle
norme di rango costituzionale che, sempre secondo la Consulta, sono da annoverare
tra i principi generali dell’ordinamento (Corte Costituzionale 12 dicembre
1988, n. 1107). Un collegio arbitrale, ad esempio, non potrà mai negare
il diritto alle ferie di un lavoratore, garantito dall’art. 36 della
Costituzione ma la certezza è comunque relativa perché potrà ridurre,
in via equitativa, il numero dei giorni stabiliti dalla contrattazione collettiva.
Lo stesso può accadere per la disciplina del riposo settimanale, garantito
dalla costituzione nel principio, ma di fatto regolato dalla legge e dalla
contrattazione collettiva per le sue modalità applicative (termini temporali,
maggiorazioni retributive, ecc.).
Il problema, inoltre, potrebbe porsi anche per la retribuzione.
Sempre il citato art. 36 della Costituzione garantisce una retribuzione proporzionata
alla quantità e qualità del lavoro svolto e comunque sufficiente
ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa. Non è la Costituzione,
però, ad individuare il parametro retributivo che invero, per giurisprudenza
costante, emerge dalla contrattazione collettiva di settore; contrattazione
che può anche essere utilizzata, ma con alcune riduzioni, in caso di
mancanza di una specifica disciplina collettiva applicabile al caso concreto.
Anche da ultimo la Suprema Corte di Cassazione ha avuto occasione, in proposito,
di affermare che "il giudice di merito, nel determinare il compenso o
la retribuzione base spettante al lavoratore subordinato, può, nel caso
di mancanza di una specifica contrattazione di categoria, utilizzare alla stregua
dell'articolo 36 Cost., la disciplina collettiva di un settore - diverso da
quello in cui di fatto ha operato il datore di lavoro - a semplici fini parametrali
o di raffronto per la determinazione della sola retribuzione base spettante
al lavoratore subordinato (senza riguardo agli altri istituti contrattuali).
Tale determinazione puo' essere impugnata dal lavoratore in cassazione ex articolo
360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e/o disapplicazione del criterio
giuridico della sufficienza della retribuzione - volto a garantire la soddisfazione
dei bisogni di una esistenza libera e dignitosa - nonché di quello della
proporzionalità - volto a correlare la stessa retribuzione alla quantità e
qualità del lavoro prestato, rimanendo di contro l'apprezzamento in
concreto dell'adeguatezza della retribuzione, riservato al giudice di merito".
(Cass. 29 marzo 2010, n. 7528).
Il giudizio arbitrale equitativo non garantisce quindi, alla luce di quanto
ora esposto, il rispetto di tale principio.
Altra questione, sempre con riferimento al problema dell’effettività della
tutela, è quella relativa alla possibilità di impugnazione della
decisione (definita lodo). Come noto, in un giudizio ordinario la parte dispone
di due gradi di merito (Tribunale e Corte di Appello), nonché di un
grado di legittimità (Corte di Cassazione). Con l’arbitrato non
vi è invece la garanzia di una possibile riforma della decisione, se
non per questioni strettamente formali.
Il lodo, infatti, per espressa disposizione contenuta nel provvedimento in
esame, è impugnabile in unico grado davanti al Tribunale in funzione
di giudice del lavoro, ai sensi dell’articolo 808 – ter del codice
di procedura civile. Tale articolo prevede l’annullabilità del
lodo solo per ragioni di invalidità attinenti alla clausola compromissoria,
per pronuncia che esorbita i limiti imposti in detta clausola, per motivi attinenti
alla formazione del collegio arbitrale, per violazione del contraddittorio.
Il Tribunale, pertanto, non ha il potere di riesaminare il merito della controversia,
ma solo quello di annullare il lodo se ricorrono i vizi ora indicati o di confermarlo
se tali vizi non sussistono.
La procedura arbitrale, secondo quanto stabilito numerose volte dalla Corte
Costituzionale, non può mai essere obbligatoria (ad esempio, si possono
vedere in proposito le sentenza n. 127 del 4 luglio 1977; n. 488 del 18 dicembre
1991; n. 221 del 6 giugno 2005, ed altre).
Il motivo principale per cui il Presidente della Repubblica, nel marzo scorso,
rinviò alle Camere il provvedimento legislativo che recava norme analoghe
all’odierno, fu proprio rappresentato dall’introduzione, di fatto,
di tale obbligatorietà. La precedente normativa, infatti, confermava
la generale facoltatività del giudizio arbitrale, ma prevedeva poi la
possibilità di inserire, al momento della sottoscrizione del contratto
di lavoro “certificato”, la clausola compromissoria, che avrebbe
obbligato il prestatore di lavoro di devolvere ad arbitri le eventuali controversie
relative al rapporto di lavoro.
In tal modo, a parere del Capo dello Stato (e non solo di quest’ultimo)
sarebbe venuta meno la sostanziale posizione di equilibrio delle parti, proprio
perché è nel momento genetico del rapporto che vi è la
più ampia disparità di forza tra lavoratore e datore di lavoro.
Se il prestatore di lavoro è nella necessità di stipulare un
contratto, il datore di lavoro può agevolmente richiedere la sottoscrizione
del medesimo in sede certificata, inserendo in esso la clausola arbitrale.
Il nuovo provvedimento mantiene il principio della generale facoltatività della
procedura arbitrale e, rispetto alla precedente versione, pone alcune modifiche
per cercare di superare le censure mosse dal Presidente delle Repubblica.
Il comma 10 dell’art. 31, dopo aver premesso che “la clausola compromissoria,
a pena di nullità, deve essere certificata… dagli organi di certificazione…” dispone
che “le commissioni di certificazione accertano, all’atto della
sottoscrizione della clausola compromissoria, la effettiva volontà delle
parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto
di lavoro. La clausola compromissoria non può essere pattuita e sottoscritta
prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano
trascorsi trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro,
in tutti gli altri casi. La clausola compromissoria non può riguardare
controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro…”
Il momento in cui può essere sottoscritta la clausola compromissoria
(che comunque non può riguardare controversie relative alla risoluzione
del contratto di lavoro) è quindi spostato in avanti. Non più all’atto
della stipula del contratto di lavoro ma dopo il superamento del periodo di
prova o, comunque, dopo trenta giorni. E’ vero che ciò “rafforza” parzialmente
la posizione del lavoratore; ma è altrettanto vero che quest’ultimo,
nel caso in cui decida di non sottoscrivere la clausola proposta dal datore
di lavoro subito dopo l’assunzione, rischia di compromettere comunque
la sua posizione nell’impresa. Peraltro, è presumibile che il
datore di lavoro, nel momento in cui decide di assumere il dipendente, preannunci
in anticipo l’intenzione richiedere la sottoscrizione della clausola
arbitrale appena maturato il termine, assicurandosi un impegno “morale” del
prestatore il quale, dopo poco tempo, sarà psicologicamente vincolato
ad accettare. Il vincolo psicologico rimane e ciò limita fortemente
la libertà di scelta, anche se davanti alle commissioni di certificazione
(così prevede la nuova disciplina) le parti potranno farsi assistere
da un legale di fiducia o da un rappresentante sindacale.
E’ comunque opportuno sottolineare un ulteriore aspetto in merito all’arbitrato,
che coinvolge direttamente le prerogative sindacali.
Il primo inciso del citato comma 10 dell’art. 31 prevede che la pattuizione
delle clausole arbitrali, nei termini e con le modalità ora illustrate
nei tratti essenziali, è possibile solo “ove ciò sia previsto
da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale.”
Ma, prosegue la norma, “in assenza degli accordi interconfederali o contratti
collettivi… trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le
(predette) organizzazioni al fine di promuovere l’accordo. In caso di
mancata stipulazione dell’accordo di cui al periodo precedente, entro
i sei mesi successivi alla data di convocazione, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con proprio decreto, tenuto contro delle risultanze istruttorie
del confronto tra le parti sociali, individua in via sperimentale, fatta salva
la possibilità di integrazioni e deroghe derivanti da eventuali successivi
accordi interconfederali o contratti collettivi, le modalità di attuazione
e di piena operatività delle disposizioni di cui al comma 10.”
Il ruolo delle Organizzazioni sindacali in proposito risulta, pertanto, solo
apparentemente valorizzato ma, in realtà, esso è chiaramente
ridotto. Se un Sindacato, infatti, ritenesse di non voler stipulare un accordo
sull’arbitrato, non consentendo in tal modo la stipulazione delle clausole
compromissorie da parte dei suoi rappresentati, il Ministro del lavoro potrà avocare
a sé la determinazione della relativa disciplina, aprendo la strada
all’arbitrato medesimo. Peraltro – e ciò era stato già rilevato
dal Presidente della Repubblica nel suo Messaggio del 31 marzo 2010 – non è chiara
la natura normativa, nella forma e nella sostanza, dell’eventuale decreto
del Ministro del lavoro, come non ne sono determinati i relativi contenuti.
In conclusione, dopo una disamina degli aspetti principali della riforma in
materia di certificazione del contratto individuale di lavoro e dell’arbitrato,
risulta evidente che la volontà del legislatore è quella di modificare
profondamente la struttura dell’odierno diritto del lavoro, non utilizzando
però strumenti di natura sostanziale, bensì incidendo sulla normativa
processuale; sulla normativa, cioè, finalizzata, almeno fino ad oggi,
alla concreta applicazione delle norme di tutela. Obiettivo delle modifiche,
più volte proclamato, è quello della riduzione del contenzioso
e della sua più rapida definizione. Personalmente ritengo, invece, che
il contenzioso in realtà provvederà ad aumentare, proprio in
virtù dei problemi che nasceranno dall’applicazione delle nuove
norme.
Regime delle decadenze (licenziamenti, contratti a termine e contratti “precari” in
genere).
In ogni ambito giuridico, tranne alcune eccezioni, esistono dei termini entro
i quali l’interessato può esercitare la sua azione nei confronti
della controparte. Questo per un’evidente esigenza di certezza dei rapporti
giuridici.
Gli istituti della prescrizione e della decadenza sono proprio finalizzati
all’individuazione di tali termini ed a disciplinare il loro esercizio.
Anche in materia di lavoro vi sono limiti temporali all’azione, in genere
promossa dal lavoratore.
Il nuovo provvedimento muta radicalmente la vigente normativa, introducendo
un regime decadenziale molto restrittivo.
Anche prima della nuova disciplina, il licenziamento irrogato al lavoratore
doveva essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione
di recesso.
Disponeva, in particolare, l’art. 6 della legge n. 604 del 1966, che “il
licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni
dalla ricezione della sua comunicazione… ovvero dalla comunicazione dei
motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento.”
Secondo parte della giurisprudenza (si veda, tra le altre, Cassazione, Sezioni
Unite, del 2 marzo 1987 n. 2180, generalmente seguita dai giudici di merito)
tale termine non è applicabile al licenziamento inefficace per vizio
di forma (ad esempio, non irrigato in forma scritta) o per omessa tempestiva
comunicazione dei motivi richiesti. (E’ sempre comunque preferibile,
a mio parere, cercare rispettare il termine di sessanta giorni in ogni ipotesi
di licenziamento).
L’impugnativa può essere giudiziale o stragiudiziale. In altri
termini, il lavoratore licenziato avrà l’onere, entro i sessanta
giorni, di notificare il ricorso giudiziale alla controparte o di inviare al
datore di lavoro un qualsiasi atto scritto mediante il quale manifesta inequivocabilmente
la volontà di contestare il recesso. In questo secondo caso, il lavoratore – secondo
la previgente disciplina – aveva la possibilità di presentare
il successivo ricorso giudiziale entro il termine di prescrizione ordinaria
(cinque anni, nella generalità dei casi).
Oggi, in virtù del comma 2 dell’art. 32 del provvedimento in esame,
la disciplina muta sostanzialmente. Dopo che il lavoratore ha impugnato stragiudizialmente
il licenziamento entro sessanta giorni (e ciò rimane immutato), “l’impugnazione è inefficace
se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni,
dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice
del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta del tentativo
di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre
nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso.” Inoltre, prosegue
la norma, “qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano
rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento,
il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta
giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.”
Viene quindi introdotto il principio secondo il quale, dopo l’impugnazione
stragiudiziale nei sessanta giorni, il lavoratore ha un lasso di tempo contenuto
entro il quale depositare il ricorso giudiziale.
Ma le novità di rilievo non si esauriscono a ciò.
Le disposizioni che ora sono state illustrate si applicano, sempre in virtù della
nuova normativa, in ulteriori ipotesi.
Si applicano, in primis, ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione
di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla
legittimità del termine apposto al contratto.
E’ questo il caso, ad esempio, di un contratto di lavoro autonomo a termine
che il lavoratore ritiene invero subordinato. Egli avrà l’onere,
dopo la conclusione del medesimo, di impugnare il recesso comunicato dal datore
di lavoro entro sessanta giorni e di iniziare il relativo giudizio entro ducentosettanta
giorni dalla predetta impugnazione o nei più ristretti termini prima
indicati se era stata richiesta la conciliazione o l’arbitrato. A stretto
rigore interpretativo, l’onere di impugnativa nei detti termini sembra
sussistere solo in caso di “licenziamento” e, cioè, nel
caso in cui il datore di lavoro comunichi per iscritto il recesso e/o comunque
la conclusione del rapporto. Ritengo però preferibile, per evitare di
dover affrontare nel corso del giudizio sottili questioni giuridiche che potrebbero
risolversi sfavorevolmente per il dipendente, rispettare i termini e, pertanto,
manifestare formalmente entro sessanta giorni dalla conclusione del rapporto,
anche se non vi è alcuna comunicazione della parte datoriale, la volontà di
contestare la conclusione medesima e, comunque, la qualificazione del contratto,
provvedendo ad intraprendere la successiva azione giudiziaria entro i termini
prescritti.
Lo stretto regime decadenziale si applica, inoltre:
- al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
anche nella modalità a progetto.
- ai provvedimenti di trasferimento, con termine decorrente dalla data di ricezione
della comunicazione di trasferimento.
- all’apposizione di nullità del termine apposto al contratto
di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2, 4 del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza
del medesimo.
E’ necessario, a questo punto, soffermare l’attenzione sui contratti
a termine e sulle collaborazioni coordinate e continuative (anche nella forma
a progetto) progetto, essendo particolarmente incisiva, per essi, la nuova
normativa decadenziale.
L’utilizzo di lavoro precario (o flessibile) è particolarmente
vasto nel vigente panorama lavorativo, anche giornalistico. In molti lavoratori
vi è comunque la legittima esigenza di trasformare, nel più breve
tempo possibile, un lavoro precario in un lavoro stabile, che assicuri il soddisfacimento
di ogni più elementare esigenza di vita quotidiana.
Spessissimo, vari i rapporti di lavoro a termine (anche nella forma delle collaborazioni
coordinate e continuative o a progetto) si susseguono nel tempo nella medesima
impresa e vengono accettati dai prestatori solo perché non vi è altra
possibilità.
Prima dell’odierna riforma, un lavoratore poteva stipulare anche molti
contratti a termine (anche co.co.co.) alle dipendenze del medesimo datore di
lavoro ed alla fine del rapporto (o in prossimità di essa) poteva rivolgersi
alla magistratura deducendo l’illegittimità dei termini o della
qualificazione del rapporto in relazione ad ogni contratto pregresso, anche
se stipulato e concluso molti anni prima. Se un lavoratore, ad esempio, aveva
stipulato dieci contratti a termine nell’arco di dieci anni, ben poteva
impugnare, alla fine dell’intero rapporto, tutti i contratti stipulati,
anche quelli di dieci, nove, otto anni prima) e chiedere al giudice di valutare
la legittimità di ognuno.
Del resto è stata la stessa giurisprudenza (anche della Corte Costituzionale)
a stabilire che la prescrizione inizia a decorrere, in pendenza del rapporto
di lavoro, dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, solo
se il rapporto è assistito dalla garanzia dell’applicabilità del
regime della stabilità reale (sentenza della Corte Costituzionale n.
63 del 10 giugno 1966). Peraltro, ol presupposto della stabilità reale
va verificato avendo riguardo al concreto atteggiarsi del rapporto stesso ed
alla configurazione che di esso danno le parti nell’attualità del
suo svolgimento, poiché da ciò dipende l’esistenza o meno
di un’effettiva situazione psicologica di timore del lavoratore (ad esempio,
Cassazione n. 12665 del 15 dicembre 1997).
Ciò significa, in sostanza, che nell’ipotesi di una serie di rapporti
di lavoro a termine destinati ad esaurirsi alla scadenza del termine senza
nessuna garanzia in ordine alla loro riattivazione, la prescrizione dei crediti
del lavoratore non decorre in costanza di rapporto anche se successivamente
viene accertata dal giudice la nullità del termine e, quindi, l’esistenza
di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato eventualmente munito di
stabilità per la ricorrenza dei requisiti dimensionali posti dalla legge
(tra le altre, si veda la sentenza della Corte di Cassazione n. 5783 del 22
dicembre 1989).
Il nuovo provvedimento vanifica, di fatto, il principio ora ricordato, consolidatosi
nei decenni scorsi.
Se un lavoratore, infatti, ha l’onere di impugnare un contratto a termine
entro sessanta giorni dalla sua conclusione, si trova di fronte ad un bivio:
o impugna subito il contratto appena concluso o accetta il contratto successivo,
perdendo, in questo secondo caso, la possibilità di contestare giudizialmente
il primo. E’ facilmente presumibile, infatti, che un datore di lavoro,
una volta ricevuta la contestazione di un contratto a termine, decida di non
proporne altri al dipendente.
Il nuovo provvedimento, peraltro, applica tale nuova disciplina anche
ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2
e 4 del decreto legislativo n. 38 del 2001, in corso di esecuzione alla
data di entrata in vigore della nuova legge, con decorrenza dalla scadenza
del termine (comma 4, lettera a), articolo 32).
Ciò significa che se il lavoratore ha in corso di esecuzione un
contratto a termine iniziato tempo qualche tempo fa, e lo stesso si conclude
dopo l’entrata in vigore della nuova normativa, i sessanta giorni
per comunicare al datore di lavoro l’impugnazione decorrono dalla
sua conclusione (e dall’impugnazione decorrono i termini prima ricordati
per depositare il ricorso giudiziale).
Ma vi è di più: la nuova disciplina si applica anche ai contratti
a termine, stipulati in virtù di qualsiasi normativa, già conclusi
alla data della sua entrata in vigore, con decorrenza dalla data medesima
(comma 4, lettera b), articolo 32).
Questo vuol dire che sono coperti dalla nuova normativa anche tutti i contratti
a termine (il provvedimento, a questo proposito, non menziona espressamente
le altre forme di lavoro flessibile, come il co.co.co.) stipulati da un
lavoratore molti anni addietro. Egli avrà quindi l’onere,
se intende contestare i rapporti di lavoro pregressi, di impugnare i medesimi
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge e depositare
il ricorso giudiziale entro i più volte menzionati, nuovi, termini.
Termini decadenziali cosi stretti, come prima accennato, vanificano i principi
giurisprudenziali prima richiamati, elaborati a tutela del lavoro precario
e, quindi, del lavoro dove la soggezione psicologica del prestatore di
lavoro è particolarmente forte. Ma in una prima disamina dell’argomento,
che indubbiamente merita di essere successivamente approfondita, la ristrettezza
dei termini sembra peraltro contrastare con i principi espressi dalla Direttiva
Comunitaria 28 giugno 1999, n. 70, relativa all’accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
In tale Direttiva (clausola 1), vi è fissato che “l’obiettivo
del presente accordo quadro e: a) migliorare la qualità del lavoro
a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione;
b) creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti
dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro
a tempo determinato.”
In coerenza a tali principi, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 11743
del 14 maggio 2010, ha di recente argomentato che:
“…
è stato di recente chiarito dalla Corte di giustizia CE (cfr., in
particolare sent. 23 aprile 2009 nei procc. riuniti da C - 378/07 a C - 380/07,
Kiziaki e altri nonche' sent. 22 novembre 2005, C - 144/04, Mangold) che
l'accordo quadro trasfuso nella direttiva 1999/70/CE contiene nel preambolo
e del testo, sia norme riguardanti ogni tipo di contratto a termine, sia
norme riferibili esclusivamente al fenomeno della reiterazione di tale tipo
di contratto e, quindi, ai lavoratori dei contratti a termine c.d. successivi;
"
risulta infatti chiaramente sia dall'obiettivo perseguito dalla direttiva
1999/70, sia dall'accordo quadro e dalla formulazione delle pertinenti
disposizioni di esso, che... “l'ambito disciplinato da tale accordo
non è limitato ai soli lavoratori con contratti di lavoro a tempo
determinato successivi, ma che, al contrario, si estende a tutti i lavoratori
che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un determinato rapporto
di lavoro che li vincola ai rispettivi datori di lavoro, indipendentemente
dal numero di contratti a tempo determinato stipulati da tali lavoratori" (punto
116 della sentenza Kiziaki);
in particolare, nella prima categoria rientra a pieno titolo la clausola
8, n. 3 dell'accordo, alla stregua della quale "la applicazione" (della
direttiva) "non costituisce un motivo valido per ridurre il livello
generale di tutela offerto ai lavoratori nell'ambito coperto dall'accordo";
tale clausola, c.d. di non regresso, e' stata esplicitamente ritenuta dalla
Corte di giustizia come riferita ad ogni aspetto della disciplina nazionale
del contratto a termine e quindi anche a quella del primo o unico contratto
a tempo determinato;
infatti: "la verifica dell' esistenza di una reformatio in pejus ai
sensi della clausola 8 n. 3 dell'accordo quadro deve ritenersi in rapporto
all'insieme delle disposizioni di diritto interno di uno Stato membro relative
alla tutela dei lavoratori in materia di contratti di lavoro a tempo determinato" (punto
120 della medesima sentenza);
come e' stato recentemente rilevato in dottrina, in tal modo la clausola
di non regresso persegue lo scopo, in generale, di impedire arretramenti
ingiustificati della tutela nella materia considerata, nella ricerca di
un difficile equilibrio tra esigenze di modernizzazione dei sistemi sociali
nazionali, flessibilità del rapporto per i datori e sicurezza per
i lavoratori; (…).
Indubbiamente, con l’emanazione del provvedimento legislativo in
esame, sussiste, nel senso chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione,
un arretramento delle tutele per i lavoratori assunti a termine (ed anche
se occupati con altre forme di lavoro flessibile, come la collaborazione
coordinata e continuativa). Bisognerà vedere, comunque, quale sarà l’atteggiamento
che assumerà la giurisprudenza in proposito vista la complessità della
disciplina che regola il rapporto tra normativa comunitaria e normativa
nazionale.
E’ utile segnalare, infine, che il nuovo regime decadenziale si applica:
- alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’art.
2112 del codice civile (trasferimento di azienda) con termine decorrente
dalla data
del trasferimento;
- in ogni caso (compresa la somministrazione irregolare di lavoro) in cui il
lavoratore chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di
lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.
Anche per questi casi, quindi, il lavoratore per impugnare il contratto ed
esperire l’azione giudiziale dovrà rispettare i nuovi termini
oggi previsti.
* * *
Il comma 5 dell’art. 32 disciplina il nuovo regime sanzionatorio nel
caso di accertamento di illegittimità del termine apposto al contratto
di lavoro.
Dispone il citato comma: “Nei casi di conversione del contratto a tempo
determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore
stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa
tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima
retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo
8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.”
La disposizione pone un immediato problema.
Se si prevede la sola indennità risarcitoria,
con ciò si vuole escludere la possibilità, per il lavoratore,
di riprendere servizio a tempo indeterminato?
Chi azione una causa per l’illegittimità del termine ad un
contratto di lavoro, lo fa essenzialmente per vedere riconosciuto in suo
favore un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per potere riprendere
immediatamente a lavorare. Oltre, ovviamente, per ottenere il riconoscimento
del risarcimento del danno (decorrente, allo stato attuale della consolidata
giurisprudenza, dalla data di messa in mora del datore di lavoro e cioè,
dalla data in cui viene richiesta, la prima volta, la ripresa a tempo indeterminato
del servizio) e le differenze di retribuzione, se dovute.
La formulazione della nuova disciplina non è assolutamente chiara
e sono convinto che procurerà molti problemi interpretativi, già sorti
durante il lungo iter dei lavori parlamentari.
Con Ordine del giorno n. G/1667-B/6/1 – 11 al DDL n. 1167-B, accolto
dall’Assemblea, il Senato ha impegnato il Governo “a garantire
che la disposizione di cui all’art. 32 comma 5 venga correttamente
intesa come riferita alla conversione del contratto a tempo determinato
in contratto a tempo indeterminato e che, conseguentemente, la previsione
della condanna al risarcimento del lavoratore venga intesa come aggiuntiva
e non sostituiva della suddetta conversione”.
Inoltre, durante la seduta del 19 ottobre
2010 alla Camera dei Deputati di definitiva approvazione del provvedimento,
a seguito di una richiesta
di precisazioni sul punto, il Ministro del Lavoro Sacconi ha dichiarato
che (come risulta dal relativo resoconto stenografico) “… il
Governo condivide quanto poco fa richiamava il presidente della XI Commissione.
Invero, al Senato è stato presentato un ordine del giorno con lo
scopo di chiarire la portata della norma citata e il Governo ha accettato
quell’ordine del giorno; pertanto, non ho alcuna difficoltà a
ribadire che un’oggettiva lettura della norma stessa conduce a ritenere
che la conversione di cui si parla sia la conversione del contratto da
tempo determinato a tempo indeterminato, e che quindi non vi sia conflitto
fra la conversione a tempo indeterminato e quella definizione di risarcimento,
anzi i due termini coabitano.”
Sembrerebbe quindi che anche la nuova normativa garantisca al lavoratore
la conversione del contratto a tempo indeterminato, con il diritto alla
ripresa del lavoro, oltre il risarcimento del danno nelle misura indicata.
Sottolineo sembrerebbe, in quanto sarebbe
stato comunque preferibile riformulare chiaramente la disposizione in
modo tale da non creare alcun problema ermeneutico.
Anche perché il Giudice, se certamente può tener conto nella
sua attività interpretativa di ciò che emerge durante i lavori
parlamentari, rimane comunque libero di dare alle parole il senso che ritiene
più appropriato. E’ vero che la norma in commento esordisce
con l’inciso “nei casi di conversione del contratto a tempo
determinato”, ma è altrettanto vero che, nel successivo nucleo
normativo, viene disciplinato esclusivamente il risarcimento economico
del danno. In definitiva, bisognerà attendere, anche in questo caso,
le prime argomentazioni giurisprudenziali in proposito.
Comunque, ritengo personalmente, anche
in virtù di ragioni giuridiche
che trovano riscontro nel complesso di norme che regolano l’intera
materia dei rapporti di lavoro a tempo determinato e che ora sarebbe troppo
lungo illustrare, che una interpretazione corretta della nuova normativa
faccia ritenere, come espresso nell’Ordine del giorno del Senato,
che la condanna al risarcimento del lavoratore deve intendersi come aggiuntiva
e non sostituiva della conversione del rapporto a tempo indeterminato.
Ma le preoccupazioni espresse da molti sono certamente fondate anche perché,
come si ricorderà, già nel giugno 2008 (con il decreto legge
n. 112, poi convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008) venne emanata
una norma che, con riferimento ai soli giudizi in corso, escludeva il diritto
per il lavoratore alla riassunzione a tempo indeterminato, assicurando
al medesimo unicamente il risarcimento del danno fino ad un massimo di
se mensilità.
La norma, poi dichiarata incostituzionale con sentenza della Consulta n.
214 del 14 luglio 2009, essenzialmente per la evidente discriminazione
tra chi aveva un giudizio in corso e chi no, utilizzava l’avverbio
unicamente riferito al risarcimento del danno escludendo così la
ripresa del servizio. Nella nuova disposizione non vi è tale avverbio
(o parola di analogo significato) ed è quindi fondato ritenere che
tale ripresa non sia esclusa.
Il chiarimento, comunque, non tarderà ad arrivare perché la
nuova disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nel successivo
comma 6, anche e tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore
della legge. Nelle aule di giustizia, quindi, verranno proposte subito
dalle parti le eccezioni ed argomentazioni nascenti dalla nuova disciplina
e così si potrà verificare, in tempi brevi, quali saranno
le valutazioni dei giudici.
L’applicazione di tale nuova normativa anche ai giudizi pendenti
ha comunque sollevato molte contestazioni.
Il giudizio è pendente fino a quando non interviene una sentenza
passata in giudicato e cioè fino a quando non viene emessa una sentenza
di Cassazione o una sentenza, anche di altro giudice, che non è più possibile
impugnare.
Per volontà legislativa, quindi, nel caso di sentenza di primo o
secondo grado (ma non ancora passata in giudicato), il lavoratore:
- è costretto a correre i rischi sopra menzionati, per quanto attiene
alla ripresa del lavoro;
- dovrà subire oltremodo la rideterminazione delle somme eventualmente
già assegnate a titolo di risarcimento del danno in virtù dei
provvedimenti giudiziali già emessi.
Si faccia l’esempio del lavoratore che, in primo grado, ha ottenuto
la conversione del contratto a tempo indeterminato (e che, quindi, ha già ripreso
a lavorare) nonché una somma a titolo risarcitorio commisurata al
tempo trascorso dalla messa in mora all’effettiva ripresa del servizio;
e che alla data di entrata in vigore della nuova legge pende l’impugnazione.
In virtù delle nuove norme, la Corte di appello, anche se riterrà sussistenti
i presupposti per la conferma della sentenza positiva di primo grado,
- dovrà valutare (nei termini anzidetti) se con la nuova legge potrà confermare
il provvedimento di riammissione in servizio;
- dovrà comunque rideterminare il risarcimento del danno. Se, in
virtù della prima sentenza il lavoratore aveva ottenuto e percepito
di più della somma stabilita come congrua dalla Corte di appello
rispetto al parametro fissato tra 2,5 e, 12 mensilità (il ché avviene
spesso dati i tempi per arrivare alla decisione di primo grado), dovrà restituire
al datore di lavoro la differenza.
Restano salve, in ogni caso, le somme percepite a titolo di differenze
retributive: tali somme vengono in genere riconosciute per i periodi già lavorati
prima del giudizio, quando il trattamento retributivo di un lavoratore
assunto a termine è inferiore rispetto al trattamento retributivo
di un lavoratore, della stessa impresa, assunto con contratto a tempo indeterminato.
In definitiva, anche se verranno confermate le decisioni in merito alla
conversione del contratto a tempo indeterminato in virtù dell’interpretazione
più positiva della nuova norma, colui che ha già vinto, ma
in maniera ancora provvisoria, rischia comunque di dovere pagare lo scotto
della restituzione di parte delle somme percepite, se superiori a quelle
oggi determinabili in virtù della riforma.
Un‘ultima annotazione a proposito di risarcimento del danno. Il comma
6 dell’art. 32 prevede che “in presenza di contratti ovvero
accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato,
di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito
di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata
dal comma 5 è ridotto alla metà”.
Ciò significa (ed anche tale disciplina si applica ai processi in
corso) che se l’impresa datoriale ha formato, con accordo sindacale,
una graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato di personale
già occupato a tempo determinato, colui che fa causa per l’illegittimità del
termine potrà ottenere, a titolo risarcitorio, la somma massima
pari a sei mensilità di retribuzione; fatto sempre salvo, laddove
venisse accolta la più corretta interpretazione in proposito, il
diritto alla ripresa del servizio a tempo indeterminato ed il diritto alle
differenze di retribuzione per i periodo lavorati, se dovute.
* * *
In ultimo, è rilevante ricordare quanto previsto nell’ultimo
articolo (50) del provvedimento in esame, in materia di collaborazioni
coordinate e continuative.
Ecco il relativo testo: “Fatte salve le sentenze passate in giudicato,
in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad un progetto o programma
di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto entro il 30 settembre
2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo
1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,(normativa
dettata, con la legge finanziaria 2007, per incentivare la stabilizzazione
dei rapporti di lavoro) nonché abbia, dopo la data di entrata in
vigore della presente legge, ulteriormente offerto la conversione a tempo
indeterminato del contratto in corso ovvero offerto l'assunzione a tempo
indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante il rapporto
di lavoro precedentemente in essere, è tenuto unicamente a indennizzare
il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra
un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione, avuto
riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966,
n. 604”
Lo scopo della norma è chiaro: da un lato cercare di incentivare
il datore di lavoro a stabilizzare, come subordinati, rapporti di lavoro
di collaborazione coordinata e continuativa; dall’altro impedire
al lavoratore, che ha rifiutato l’offerta di assunzione, di richiedere
successivamente al giudice ciò che prima non ha accettato (anche
se il problema della soggezione rimane, in quanto il datore di lavoro potrebbe
formulare l’offerta e contestualmente richiedere, all’atto
della regolare assunzione, la definitiva rinuncia a tutti i diritti pregressi
maturati durante l’esecuzione del contratto di collaborazione coordinata
e continuativa).
La norma, inoltre, non specifica attraverso quale forma debba manifestarsi
l’offerta diretta al lavoratore. Sarebbe stato preferibile infatti, per
evitare contestazioni in proposito, prevedere obbligatoriamente la forma scritta.
*
* *
Il provvedimento reca anche altre disposizioni rilevanti
per i rapporti di lavoro (anche giornalistico); ad esempio in materia di:
misure contro
il lavoro
sommerso (art. 4), orario di lavoro (art. 7), mobilità e aspettativa
per il personale pubblico (art. 13 e art. 18), lavoro a tempo parziale (art.
16), pari opportunità (art. 21), di deleghe al governo per la disciplina
in merito a congedi, aspettative e permessi (art. 23), incentivi all’occupazione,
ammortizzatori sociali e lavoro femminile (art. 46), nonché in materia
previdenziale ed assistenziale.
Sono tutte questioni di rilievo, ma indubbiamente le modifiche principali
che incidono in maniera determinate sull’attuale assetto del diritto
del lavoro sono quelle analizzate, in prima valutazione, nelle presenti
pagine.
Bruno Del Vecchio
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